Art. 12. 1. Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, deve essere rilasciata una etichetta, stampata automaticamente, che oltre a fornire le informazioni di cui all'art. 11, riporta la denominazione completa del punto vendita convenzionato e relativo codice univoco. 2. Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire al consumatore un nesso tra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto di animali diversi, dall'altro. 3. Il sistema automatico di cui ai precedenti commi deve essere garantito dall'organizzazione dall'inizio dell'attivita', per i punti vendita non esclusivisti. I punti vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione e vendita separata; devono inoltre garantire l'impossibilita' di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione. Per i punti vendita esclusivisti l'introduzione del sistema deve essere garantita entro il 31 dicembre 1999. Nelle more della completa introduzione del sistema automatico nei punti vendita esclusivisti, le informazioni previste dall'etichetta devono essere esposte al pubblico su apposito modello previsto dal disciplinare ed in ogni caso deve essere adottato un sistema che garantisca un nesso fra l'animale e la carne esposta alla vendita.