Art. 12.
  1. Per ogni  porzione commerciale di carne venduta  al taglio, deve
essere rilasciata una etichetta,  stampata automaticamente, che oltre
a  fornire   le  informazioni   di  cui   all'art.  11,   riporta  la
denominazione  completa del  punto vendita  convenzionato e  relativo
codice univoco.
  2. Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire
al  consumatore un  nesso tra  l'identificazione della  carcassa, del
quarto o  dei tagli di carne  da un lato,  e il singolo animale  o il
lotto di animali diversi, dall'altro.
  3. Il  sistema automatico  di cui ai  precedenti commi  deve essere
garantito dall'organizzazione dall'inizio dell'attivita', per i punti
vendita  non esclusivisti.  I punti  vendita non  esclusivisti devono
assicurare  la  conservazione,  la lavorazione  e  vendita  separata;
devono inoltre garantire l'impossibilita'  di scambio accidentale dei
prodotti  e la  loro costante  identificazione. Per  i punti  vendita
esclusivisti l'introduzione  del sistema deve essere  garantita entro
il  31 dicembre  1999.  Nelle more  della  completa introduzione  del
sistema automatico  nei punti  vendita esclusivisti,  le informazioni
previste dall'etichetta devono essere esposte al pubblico su apposito
modello  previsto  dal  disciplinare  ed in  ogni  caso  deve  essere
adottato un sistema che garantisca un  nesso fra l'animale e la carne
esposta alla vendita.