Art. 13. 1. Ciascuna organizzazione responsabile di etichettatura delle carni deve assicurare su base informatica: a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti; b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione; c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione; d) l'identificazione dei lotti commerciali e rilascio delle schede per il funzionamento del sistema automatico per l'etichettatura; e) l'elenco dei dettaglianti con il rispettivo codice univoco di identificazione; f) lo scarico dei lotti commerciali e relative schede di cui al precedente punto d). 2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 1, secondo le modalita' definite dal Ministero per le politiche agricole sentita la commissione di cui all'art. 6.