Art. 13.
  1.  Ciascuna  organizzazione  responsabile di  etichettatura  delle
carni deve assicurare su base informatica:
  a) l'elenco  delle aziende agrarie interessate  con relativo numero
di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;
  b)  l'elenco degli  animali  interessati con  rispettivo numero  di
identificazione;
  c)  l'elenco   dei  macelli   con  rispettivo  codice   univoco  di
identificazione;
  d) l'identificazione dei lotti  commerciali e rilascio delle schede
per il funzionamento del sistema automatico per l'etichettatura;
  e) l'elenco  dei dettaglianti con  il rispettivo codice  univoco di
identificazione;
  f) lo  scarico dei lotti  commerciali e  relative schede di  cui al
precedente punto d).
  2.  L'operatore o  l'organizzazione deve  garantire l'accesso  alla
banca  dati  di cui  al  precedente  comma  1, secondo  le  modalita'
definite  dal   Ministero  per  le  politiche   agricole  sentita  la
commissione di cui all'art. 6.