Art. 16. 1. Dell'organizzazione non possono far parte, fino al 31 dicembre 1999, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli animali. Parimenti l'operatore non puo' far richiesta ai sensi dell'art. 2 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati. 2. Il divieto di cui al comma 1, permane: per un periodo di tempo di sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, nel caso di sanzioni amministrative; per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni; per un periodo supplementare di cinque anni, a partire dalla data della sentenza di condanna. 3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al precedente comma 1, puo' avvenire per autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. L'organizzazione deve comunicare al Ministero per le politiche agricole, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.