Art. 16.
  1. Dell'organizzazione non  possono far parte, fino  al 31 dicembre
1999, coloro che  sono stati sanzionati per  reati legati all'impiego
di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 118, o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia
di  protezione  degli animali.  Parimenti  l'operatore  non puo'  far
richiesta ai sensi dell'art. 2 nel  caso sia stato sanzionato per gli
stessi reati.
  2. Il divieto di cui al comma 1, permane:
  per un periodo  di tempo di sei mesi, con  decorrenza dalla data di
notifica   del   verbale   di   illecito,  nel   caso   di   sanzioni
amministrative;
  per  l'intera  durata  dell'istruttoria   giudiziaria  in  caso  di
procedimenti penali in  corso, per un periodo  comunque non superiore
ai due anni;
  per un periodo  supplementare di cinque anni, a  partire dalla data
della sentenza di condanna.
  3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al precedente
comma 1, puo' avvenire per  autocertificazione ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
  4. L'organizzazione  deve comunicare al Ministero  per le politiche
agricole,  entro quindici  giorni dall'evento,  eventuali sanzioni  o
sospensioni a carico dei componenti la filiera.