Art. 17.
  1.  E' vietato  l'uso  di  indicazioni o  segni  diversi da  quelli
previsti dal disciplinare e che,  in ogni caso, ingenerino confusione
con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92
e  n.   2082/92  relativi  rispettivamente  alla   "protezione  delle
indicazioni geografiche e delle  denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli  ed alimentari"  e  "alle attestazioni  di specificita'  dei
prodotti agricoli ed alimentari".