Art. 19. 1. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare conforme al regolamento numero 820/97/UE, approvato o in via di approvazione dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, potra' continuare ad operare durante tutto il periodo che intercorre tra l'adozione del presente decreto e le prescritte autorizzazioni di cui al precedente art. 4. 2. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, e reso conforme al regolamento n. 820/97/UE, potra' continuare ad operare durante tutto il periodo che intercorre tra l'adozione del presente decreto e le prescritte autorizzazioni di cui al precedente art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 145