Art. 19.
  1. L'operatore  o l'organizzazione  che dispone di  un disciplinare
conforme  al regolamento  numero  820/97/UE, approvato  o  in via  di
approvazione  dalle regioni  e dalle  province autonome  di Trento  e
Bolzano, potra'  continuare ad operare  durante tutto il  periodo che
intercorre  tra  l'adozione  del  presente decreto  e  le  prescritte
autorizzazioni di cui al precedente art. 4.
  2. L'operatore  o l'organizzazione  che dispone di  un disciplinare
approvato dall'allora Ministero dell'agricoltura  e delle foreste, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, e reso
conforme al  regolamento n.  820/97/UE, potra' continuare  ad operare
durante tutto il  periodo che intercorre tra  l'adozione del presente
decreto e le prescritte autorizzazioni di cui al precedente art. 4.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 145