Art. 2.
  1. L'operatore o l'organizzazione  che intende etichettare la carne
bovina ai  sensi del  regolamento UE  n. 820/97  del 21  aprile 1997,
deve, a seconda dei casi:
  a)  avere personalita'  giuridica  conformemente alla  legislazione
vigente;
  b) essere regolato/a da uno statuto che non preveda discriminazione
fra gli aderenti;
  c)  essere  iscritto/a  al  registro  delle  imprese  tenuto  dalla
C.C.I.A.A.;
  d) essere  in possesso  di requisiti  tecnicoorganizzativi previsti
dal presente decreto;
  e)  disporre di  un  disciplinare approvato  dal  Ministero per  le
politiche agricole.