Art. 2. 1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina ai sensi del regolamento UE n. 820/97 del 21 aprile 1997, deve, a seconda dei casi: a) avere personalita' giuridica conformemente alla legislazione vigente; b) essere regolato/a da uno statuto che non preveda discriminazione fra gli aderenti; c) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; d) essere in possesso di requisiti tecnicoorganizzativi previsti dal presente decreto; e) disporre di un disciplinare approvato dal Ministero per le politiche agricole.