Art. 3. 1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue: a) disponibilita' di un patrimonio zootecnico che garantisca un flusso di carne ai punti vendita in conformita' con quanto previsto dal disciplinare; b) capacita' di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del disciplinare da parte di tutti i componenti dell'organizzazione di filiera; c) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli e degli spacci di vendita. 2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre: a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo sistema automatico che garantisca un nesso tra carne venduta e la quantita' di carne disponibile; b) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilita' del prodotto etichettato.