Art. 3.
  1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue:
  a)  disponibilita' di  un patrimonio  zootecnico che  garantisca un
flusso di carne  ai punti vendita in conformita'  con quanto previsto
dal disciplinare;
  b)  capacita'   di  esercitare  gli  autocontrolli   necessari  per
garantire  l'applicazione  del  disciplinare  da  parte  di  tutti  i
componenti dell'organizzazione di filiera;
  c) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende
in cui  gli stessi  sono allevati, delle  imprese di  trasporto degli
animali, dei macelli e degli spacci di vendita.
  2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre:
  a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel
caso di  etichettatura delle  carni vendute  al dettaglio,  un idoneo
sistema automatico  che garantisca  un nesso tra  carne venduta  e la
quantita' di carne disponibile;
  b)   tenere   costantemente   aggiornata,  con   frequenza   almeno
settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare
la rintracciabilita' del prodotto etichettato.