Art. 4. 1. Al fine di sottoporre alla approvazione del Ministero per le politiche agricole il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione deve presentare domanda, redatta secondo le modalita' dell'allegato 1, ed allegare: relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita' ed il volume stimato; disciplinare come previsto all'art. 9; disciplinare e atto di approvazione ufficiale del Paese della UE o del Paese terzo riconosciuto equivalente ai sensi del regolamento 820/97/UE, qualora una delle fasi della produzione sia assicurata in detti Paesi; documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 5.