Art. 4.
  1. Al  fine di  sottoporre alla approvazione  del Ministero  per le
politiche  agricole il  disciplinare, l'operatore  o l'organizzazione
deve presentare  domanda, redatta secondo le  modalita' dell'allegato
1, ed allegare:
  relazione tecnica sull'organizzazione di  filiera da cui si evinca,
tra  l'altro,  la  distribuzione territoriale  dell'attivita'  ed  il
volume stimato;
   disciplinare come previsto all'art. 9;
  disciplinare e atto di approvazione  ufficiale del Paese della UE o
del  Paese terzo  riconosciuto equivalente  ai sensi  del regolamento
820/97/UE, qualora una delle fasi  della produzione sia assicurata in
detti Paesi;
  documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 5.