Art. 5.
  1.  L'organismo  indipendente   designato  dall'operatore  o  dalla
organizzazione   ai  controlli   ai   fini  dell'etichettatura   deve
rispondere ai  criteri fissati dalla  norma europea EN/45011  o avere
messo in atto  un progetto di adeguamento a tale  norma da completare
improrogabilmente entro il 31 dicembre 1999.