Art. 6.
  1. E' istituita  presso il Ministero per le  politiche agricole una
apposita commissione con il compito di esprimere pareri in merito:
   all'approvazione dei disciplinari delle organizzazioni;
  alla   conformita'  degli   organismi  indipendenti   designati  ai
controlli ai criteri stabiliti al precedente art. 5;
   alla revoca dell'approvazione dei disciplinari;
  alla revoca dell'autorizzazione all'organismo indipendente;
  alla  prescrizione di  condizioni supplementari  qualora risultasse
che  l'organizzazione  o  un  singolo  operatore  della  filiera  non
rispettasse il disciplinare di cui al successivo art. 9, nel caso che
l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza;
  all'approvazione  dei  disciplinari  presentati, nel  caso  che  la
produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o piu'
Stati membri dell'UE, esclusivamente  per gli elementi che riguardono
operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale;
  alle modalita' e  ai criteri per i controlli per  la verifica della
corretta applicazione dei disciplinari;
  alle  modalita'  di interscambio  dei  dati  secondo protocollo  di
standardizzazione;
  all'attivita'  di  monitoraggio  sulla  corretta  applicazione  del
disciplinare;
  alle  modalita',   alla  frequenza  ed  ai   volumi  dei  controlli
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 14.
  2.  La  commissione ha,  inoltre,  la  facolta' di  poter  chiedere
eventuale altra  documentazione che riterra' opportuno  acquisire per
l'approvazione dei disciplinari.
  3. La commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e
sui criteri da applicare per l'esame dei disciplinari.