Art. 7.
  1. Della commissione fanno parte:
  due funzionari del  Ministero per le politiche agricole  di cui uno
con funzioni di presidente;
   un funzionario del Ministero della sanita';
   un funzionario del Ministero dell'industria;
  quattro rappresentanti  delle regioni e delle  province autonome di
Trento e Bolzano nominati dalla  conferenza permanente per i rapporti
tra Stato e  regioni. Tali rappresentanti saranno  integrati di volta
in volta dai rappresentati delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione.
  2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario, appartenente al
VII o VIII livello, del Ministero per le politiche agricole.
  3.  La  commissione  puo'  avvalersi di  esperti  dei  processi  di
qualita' delle carni bovine.