Art. 7. 1. Della commissione fanno parte: due funzionari del Ministero per le politiche agricole di cui uno con funzioni di presidente; un funzionario del Ministero della sanita'; un funzionario del Ministero dell'industria; quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nominati dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tali rappresentanti saranno integrati di volta in volta dai rappresentati delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario, appartenente al VII o VIII livello, del Ministero per le politiche agricole. 3. La commissione puo' avvalersi di esperti dei processi di qualita' delle carni bovine.