Art. 8.
  1. L'Autorita' competente ai sensi  dell'art. 20 del regolamento UE
n. 820/97 e'  il Ministero per le politiche agricole  che, sulla base
del  parere della  commissione di  cui al  precedente art.  6, ha  il
compito di:
  approvare  il disciplinare  di etichettatura  entro due  mesi dalla
presentazione della  domanda o dal  completamento della stessa  e, in
ogni caso,  dare comunicazione della  determinazione dell'istruttoria
entro  la stessa  data. Se  entro  tale periodo  di tempo  non si  e'
pervenuti alla  approvazione o al  rigetto della domanda,  oppure non
sono state  richieste informazioni supplementari, il  disciplinare si
considera approvato;
  autorizzare gli organismi indipendenti di cui al precedente art. 5;
   revocare l'approvazione dei disciplinari;
   revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente;
  notificare alla commissione UE l'avvenuta approvazione dei suddetti
disciplinari;
  monitorare  l'attivita'   delle  organizzazioni   autorizzate  alla
etichettatura.