Art. 8. 1. L'Autorita' competente ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE n. 820/97 e' il Ministero per le politiche agricole che, sulla base del parere della commissione di cui al precedente art. 6, ha il compito di: approvare il disciplinare di etichettatura entro due mesi dalla presentazione della domanda o dal completamento della stessa e, in ogni caso, dare comunicazione della determinazione dell'istruttoria entro la stessa data. Se entro tale periodo di tempo non si e' pervenuti alla approvazione o al rigetto della domanda, oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato; autorizzare gli organismi indipendenti di cui al precedente art. 5; revocare l'approvazione dei disciplinari; revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente; notificare alla commissione UE l'avvenuta approvazione dei suddetti disciplinari; monitorare l'attivita' delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura.