Art. 9.
  1.  Il disciplinare  per l'etichettatura  delle carni  bovine, deve
prevedere, per ciascuna delle varie  fasi di produzione e di vendita,
un sistema di identificazione e  un sistema completo di registrazione
applicato in modo  da garantire il nesso  tra l'identificazione delle
carni  e  l'animale   o  gli  animali  interessati.   Il  sistema  di
registrazione  contiene in  particolare  l'indicazione dell'arrivo  e
della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da
garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.
  2. Il disciplinare deve indicare, in particolare:
  le  informazioni  che  s'intendono  fornire  in  etichetta  di  cui
all'art. 11;
  le  misure  atte  a  garantire la  veridicita'  delle  informazioni
riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato;
  i   criteri   e  le   modalita'   per   garantire  il   nesso   fra
l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da
un lato, e  il singolo animale o il lotto  degli animali interessati,
dall'altro;
  gli autocontrolli da effettuarsi su  tutte le fasi della produzione
e della vendita da parte dell'organizzazione;
  i controlli  da effettuarsi ad  opera di un  organismo indipendente
rispondente, ai criteri stabiliti nella norma europea EN/45011 o aver
messo in atto  un progetto di adeguamento a tale  norma da completare
improrogabilmente entro il 31 dicembre 1999;
  le  caratteristiche del  logo  e le  modalita'  di apposizione  del
marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene e quarti;
  il  funzionamento  del  sistema di  etichettatura  con  particolare
riguardo alle modalita' di controllo;
  i provvedimenti  disciplinari (sanzione pecuniaria,  sospensione ed
espulsione)   da  adottare   nei   confronti   di  qualsiasi   membro
dell'organizzazione  di   filiera  che  non  dovesse   rispettare  il
disciplinare;
  l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.