Art. 2. 1. Il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno direttamente impegnato presso la prefettura di Perugia nelle operazioni connesse al soccorso alle popolazioni terremotate e' autorizzato, anche per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili eccedenti quelle previste dalla normativa vigente. 2. All'onere quantificato in lire 295 milioni provvede il prefetto di Perugia con le disponibilita' di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668 del 27 settembre 1997.