Art. 2.
  1.   Il  personale   dell'Amministrazione   civile  del   Ministero
dell'interno direttamente  impegnato presso la prefettura  di Perugia
nelle operazioni connesse al soccorso alle popolazioni terremotate e'
autorizzato, anche per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, ad
effettuare prestazioni di  lavoro straordinario nel limite  di 50 ore
mensili eccedenti quelle previste dalla normativa vigente.
  2. All'onere quantificato in lire  295 milioni provvede il prefetto
di Perugia con le disponibilita' di cui all'art. 10 dell'ordinanza n.
2668 del 27 settembre 1997.