Art. 3. 1. Al fine di dover attribuire un formale riconoscimento al personale impegnato nell'opera di soccorso alle popolazioni terremotate delle Marche e dell'Umbria, e' concesso con proprio provvedimento un diploma di benemerenza con medaglia commemorativa in bronzo e nastrino. All'onere valutato in lire 100 milioni si fa fronte con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.