Art. 3.
  1.  Al  fine  di  dover attribuire  un  formale  riconoscimento  al
personale   impegnato  nell'opera   di   soccorso  alle   popolazioni
terremotate  delle  Marche e  dell'Umbria,  e'  concesso con  proprio
provvedimento un diploma di benemerenza con medaglia commemorativa in
bronzo  e nastrino.  All'onere valutato  in  lire 100  milioni si  fa
fronte con le disponibilita'  dell'unita' previsionale di base "Fondo
per la protezione civile" dello  stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.