Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi per tutta la durata dello stato di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria dell'opera del personale previsto dall'art. 9 dell'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.