Art. 4.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile  e'  autorizzato  ad
avvalersi per  tutta la durata  dello stato di  emergenza conseguente
alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche
ed   Umbria   dell'opera   del   personale   previsto   dall'art.   9
dell'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.