Art. 25.
                             Procedimento
  1.  Il procedimento  amministrativo  in  materia di  autorizzazione
all'insediamento di  attivita' produttive e' unico.  L'istruttoria ha
per  oggetto in  particolare i  profili urbanistici,  sanitari, della
tutela ambientale e della sicurezza.
  2.  Il procedimento,  disciplinato con  uno o  piu' regolamenti  ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
ispira ai seguenti principi:
  a)  istituzione   di  uno  sportello  unico   presso  la  struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
  b)  trasparenza delle  procedure e  apertura del  procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
  c) facolta'  per l'interessato di  ricorrere all'autocertificazione
per   l'attestazione,  sotto   la   propria  responsabilita',   della
conformita'  del  progetto  alle  singole  prescrizioni  delle  norme
vigenti;
  d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il
rilascio degli atti di assenso  previsti, di realizzare l'impianto in
conformita'  alle  autocertificazioni  prodotte,  previa  valutazione
favorevole di impatto ambientale, ove  prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
  e) previsione dell'obbligo della riduzione  in pristino nel caso di
falsita' di  alcuna delle autocertificazioni,  fatti salvi i  casi di
errori   od  omissioni   materiali  suscettibili   di  correzioni   o
integrazioni;
  f) possibilita' del ricorso da  parte del comune, nella qualita' di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui
alla lettera  c), alla conferenza  di servizi, le  cui determinazioni
sostituiscono il provvedimento ai  sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.
127;
  g) possibilita'  del ricorso alla  conferenza di servizi  quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal  caso, ove  la conferenza  di servizi  registri un  accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta  di variante  sulla  quale si  pronuncia definitivamente  il
consiglio  comunale,  tenuto  conto delle  osservazioni,  proposte  e
opposizioni  avanzate   in  conferenza   di  servizi   nonche'  delle
osservazioni  e opposizioni  formulate dagli  aventi titolo  ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
  h) effettuazione del  collaudo, da parte di  soggetti abilitati non
collegati  professionalmente ne'  economicamente  in  modo diretto  o
indiretto  all'impresa,  con  la  presenza  dei  tecnici  dell'unita'
organizzativa,  entro  i  termini stabiliti;  l'autorizzazione  e  il
collaudo non  esonerano le  amministrazioni competenti  dalle proprie
funzioni di  vigilanza e  controllo e dalle  connesse responsabilita'
previste dalla legge.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute  nel presente  articolo secondo  le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
 
          Note all'art. 25:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 20, comma 8, della
          citata legge n. 59 del 1997:
            "8. In sede di prima attuazione della  presente  legge  e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente articolo, quali norme generali  regolatrici,  sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
             a)  sviluppo e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  245,  e  successive
          modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
          cui  alla  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e successive
          modificazioni;
             b) composizione e funzioni  degli  organismi  collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
             c) interventi per il diritto allo  studio  e  contributi
          universitari.    Le  norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso agli studi universitari agli  studenti  capaci  e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli   studi,   a    determinare    percentuali    massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato  per  le  universita',  graduando  la   contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita' in relazione alle condizioni economiche  del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie adeguati per  la  valutazione  delle  effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla presente lettera sono soggette a  revisione  biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
             d)  procedure per il conseguimento del titolo di dottore
          di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
          approvazione degli atti dei  concorsi  per  ricercatore  in
          deroga  all'art.  5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537;
             e)  procedure  per   l'accettazione   da   parte   delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia".
            -  Il  testo  dell'art.  14 della citata legge n. 241 del
          1990, cosi' come modificato dalla legge n. 127 del 1997, e'
          il seguente:
            "Art.  14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento  amministrativo,  l'amministrazione procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
            2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche  quando
          l'amministrazione   procedente   debba   acquisire  intese,
          concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati in altre
          amministrazioni pubbliche. In tal caso,  le  determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e  gli  assensi
          richiesti.
            2-bis.  Nella  prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In caso di inutile decorso  del  termine  l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
            2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 2-bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita'   del   privato   sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse.  In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
            3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi   della   competenza   ad   esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
            3bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso,
          anche  nel  corso  della  conferenza,  il  proprio motivato
          dissenso, l'amministrazione  procedente  puo'  assumere  la
          determinazione  di  conclusione  positiva  del procedimento
          dandone  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   ove   l'amministrazione   procedente  o  quella
          dissenziente sia una amministrazione statale;  negli  altri
          casi  la  comunicazione e' data al presidente della regione
          ed ai sindaci. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
          previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il presidente
          della regione o i sindaci, previa  delibera  del  consiglio
          regionale  o  dei  consigli  comunali,  entro trenta giorni
          dalla ricezione della comunicazione,  possono  disporre  la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine, in assenza di sospensione,  la  determinazione  e'
          esecutiva.
            4.  Qualora  il  motivato  dissenso  alla conclusione del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche' non vi sia  stata  una  precedente  valutazione  di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            4-bis. La conferenza di  servizi  puo'  essere  convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,   riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa   informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente
          a concludere  il  procedimento  che  cronologicamente  deve
          precedere gli altri connessi.  L'indizione della conferenza
          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione
          coinvolta".
            - La legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1942,  n.
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