Art. 3.
             Conferimenti alle regioni e agli enti locali
                       e strumenti di raccordo
  1. Ciascuna regione,  ai sensi dell'articolo 4, commi 1  e 5, della
legge  15 marzo  1997,  n.  59, entro  sei  mesi dall'emanazione  del
presente decreto  legislativo, determina,  in conformita'  al proprio
ordinamento,  le funzioni  amministrative  che richiedono  l'unitario
esercizio   a  livello   regionale,  provvedendo   contestualmente  a
conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi
stabiliti  dall'articolo 4,  comma 3,  della stessa  legge n.  59 del
1997, nonche' a quanto previsto  dall'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  2. La  generalita' dei compiti  e delle funzioni  amministrative e'
attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base
ai principi  di cui  all'articolo 4,  comma 3,  della legge  15 marzo
1997, n. 59, secondo le  loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative,  con esclusione  delle  sole  funzioni che  richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
della  legge di  cui al  comma 1  del presente  articolo, attuano  il
trasferimento  delle funzioni  nei  confronti  della generalita'  dei
comuni. Al fine di favorire  l'esercizio associato delle funzioni dei
comuni  di  minore  dimensione demografica,  le  regioni  individuano
livelli ottimali di esercizio  delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di  cui al  comma 5  del presente  articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni  esercitano le funzioni in forma
associata,  individuando  autonomamente i  soggetti,  le  forme e  le
metodologie, entro  il termine temporale indicato  dalla legislazione
regionale. Decorso  inutilmente il termine  di cui sopra,  la regione
esercita  il potere  sostitutivo  nelle forme  stabilite dalla  legge
stessa.  La legge  regionale prevede  altresi' appositi  strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
  3.  La legge  regionale di  cui al  comma 1  attribuisce agli  enti
locali le risorse umane,  finanziarie, organizzative e strumentali in
misura tale da  garantire la congrua copertura  degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e  dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
  4. Qualora  la regione non  provveda entro il termine  indicato, il
Governo  adotta con  apposito decreto  legislativo le  misure di  cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  5.  Le regioni,  nell'ambito della  propria autonomia  legislativa,
prevedono strumenti  e procedure  di raccordo e  concertazione, anche
permanenti, che  diano luogo  a forme  di cooperazione  strutturali e
funzionali,  al  fine  di  consentire la  collaborazione  e  l'azione
coordinata fra  regioni ed  enti locali nell'ambito  delle rispettive
competenze.
  6.  I decreti  del Presidente  del  Consiglio dei  Ministri di  cui
all'articolo  7 della  legge  15  marzo 1997,  n.  59, sono  comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999.
  7. Ai fini dell'applicazione del  presente decreto legislativo e ai
sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n.
59, tutte le  funzioni e i compiti non  espressamente conservati allo
Stato  con  le disposizioni  del  presente  decreto legislativo  sono
conferiti alle regioni e agli enti locali.
 
          Note all'art. 3:
            -  Il  testo  degli  articoli  1, 3, 4 e 7 della legge n.
          59/1997 e' il seguente:
            "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          31 marzo 1998, uno  o  piu'  decreti  legisiativi  volti  a
          conferire  alle  regioni e agli enti locali, ai sensi degli
          articoli 5,  118  e  128  della  Costituzione,  funzioni  e
          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi e dei
          criteri direttivi contenuti nella presente legge.  Ai  fini
          della   presente   legge,  per  "conferimento"  si  intende
          trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e  compiti
          e  per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
          comunita montane e gli altri enti locali.
            2. Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui
          all'art. 4, comma 3,  lettera  a),  della  presente  legge,
          anche  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
          142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi  relativi
          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
          delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni  e  i
          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi
          territori  in  atto  esercitati  da  qualunque   organo   o
          amministrazione  dello  Stato, centrali o periferici ovvero
          tramite enti o altri soggetti pubblici.
            3. Sono esclusi dall'applicazione dei  commi  1  e  2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
             a)   affari   esteri   e   commercio   estero,   nonche'
          cooperazione  internazionale   e   attivita'   promozionale
          all'estero di rilievo nazionale;
             b)  difesa,  forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
          materiale strategico;
             c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
             d) tutela dei beni culturali e  del  patrimonio  storico
          artistico;
             e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
             f)   cittadinanza,   immigrazione,   rifugiati  e  asilo
          politico, estradizione;
             g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo
          propaganda elettorale, consultazioni  referendarie  escluse
          quelle regionali;
             h)   moneta,  sistema  valutario  e  perequazione  delle
          risorse finanziarie;
             i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
          internazionale;
             l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
             m) amministrazione della giustizia;
             n) poste e telecomunicazioni;
             o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee
          e strutturali;
             p) ricerca scientifica;
             q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti  scolastici,
          programmi     scolastici,      organizzazione      generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
             r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
            4.  Sono  inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2:
             a) i compiti di regolazione e controllo gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
             b)    i    compiti    strettamente    preordinati   alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi  reti  infrastrutturali  dichiarate   di   interesse
          nazionale con legge statale;
             c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione  di
          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
          dei Ministri delibera motivatamente in  via  definitiva  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
             d)   i   compiti  esercitati  localmente  in  regime  di
          autonomia funzionale dalle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
             e)  il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e
          i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a  livello
          nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
          europea e dagli accordi internazionali.
            5.  Resta  ferma  la  disciplina  concernente  il sistema
          statistico nazionale, anche  ai  fini  del  rispetto  degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internaziona1i.
            6.   La   promozione   dello   sviluppo   economico,   la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca applicata sono interessi  publici  primari  che  lo
          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti
          locali assicurano nell'ambito delle rispettive  competenze,
          nel  rispetto  delle esigenze della salute, della sicurezza
          pubblica e della tutela dell'ambiente".
            "Art. 3 - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art.  1
          sono:
             a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da
          mantenere  in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e
          nei limiti di cui all'art. 1;
             b)  indicati,  nell'ambito  di  ciascuna   materia,   le
          funzioni  e  i  compiti  da conferire alle regioni anche ai
          fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
          osservando il principio di sussidiarieta' di  cui  all'art.
          4,  comma  3,  lettera  a),  della  presente  legge,  o  da
          conferire agli enti locali  territoriali  o  funzionali  ai
          sensi   degli  articoli  128  e  118,  primo  comma,  della
          Costituzione,  nonche'   i   criteri   di   conseguente   e
          contestuale  attribuzione  e ripartizione tra le regioni, e
          tra queste e gli enti locali,  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,   umane,   strumentali   e  organizzative;  il
          conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro  il  periodo
          massimo  di  tre  anni,  assicurando  l'effettivo esercizio
          delle funzioni conferite;
             c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo,
          anche permanente,  con  eventuale,  modificazione  o  nuova
          costituzione   di   forme  di  cooperazione  strutturali  e
          funzionali, che consentano  la  collaborazione  e  l'azione
          coordinata  tra  enti  locali,  tra regioni e tra i diversi
          livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
          interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza  delle
          regioni  e  degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
          amministrative ad essi conferite,  nonche'  la  presenza  e
          l'intervento,  anche  unitario,  di rappresentanti statali,
          regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie  per
          l'esercizio   delle   funzioni   di   raccordo,  indirizzo,
          coordinamento e controllo;
             d)  soppresse,  trasformate  o  accorpate  le  strutture
          centrali  e  periferiche  interessate  dal  conferimento di
          funzioni e compiti con le modalita' e nei  termini  di  cui
          all'art.  7,  comma    3,  salvaguardando  l'integrita'  di
          ciascuna regione e l'accesso delle  comunita'  locali  alle
          strutture sovraregionali;
             e)  individuate  le  modalita'  e  le  procedure  per il
          trasferimento del personale statale senza oneri  aggiuntivi
          per la finanza pubblica;
             f)  previste  le  modalita' e le condizioni con le quali
          l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per  la  cura
          di  interessi  nazionali,  di  uffici regionali   o locali,
          d'intesa con gli  enti  interessati  o  con  gli  organismi
          rappresentativi degli stessi;
             g)  individuate  le  modalita'  e  le  condizioni per il
          conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
          compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
          esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
             h)  previste  le   modalita'   e   le   condizioni   per
          l'accessibilita'    da    parte   del   singolo   cittadino
          temporaneamente  dimorante  al  di  fuori   della   propria
          residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
            2.   Speciale   normativa   e'   emanata  con  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1 per  il  comune  di  Campione
          d'Italia,   in   considerazione   della   sua  collocazione
          territoriale separata e della conseguente peculiare realta'
          istituzionale,   socio-economica,   valutaria,    doganale,
          fiscale e finanziaria".  
            "Art.  4.  -  1.  Nelle materie di cui all'art. 117 della
          Costituzione,  le  regioni,  in  conformita'   ai   singoli
          ordinamenti   regionali,  conferiscono  alle  province,  ai
          comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni  che  non
          richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello regionale. Al
          conferimento  delle  funzioni le regioni provvedono sentite
          le  rappresentanze  degli  enti  locali.  Possono  altresi'
          essere  ascoltati  anche  gli  organi rappresentativi delle
          autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
            2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1,  comma
          2,  della  presente  legge,  vengono  conferiti  a regioni,
          province,  comuni  ed  altri  enti  locali  con  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1.
            3.  I  conferimenti  di  funzioni  di  cui ai commi 1 e 2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali:
             a)  il  principio  di sussidiarieta', con l'attribuzione
          della   generalita'   dei   compiti   e   delle    funzioni
          amministrative  ai  comuni,  alle province e alle comunita'
          montane, secondo  le  rispettive  dimensioni  territoriali,
          associative  e  organizzative,  con l'esclusione delle sole
          funzioni  incompatibili   con   le   dimensioni   medesime,
          attribuendo  le  responsabilita' pubbliche anche al fine di
          favorire  l'assolvimento  di  funzioni  e  di  compiti   di
          rilevanza  sociale  da parte delle famiglie, associazioni e
          comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
          piu' vicina ai cittadini interessati;
             b) il principio di completezza, con la attribuzione alla
          regione dei compiti e  delle  funzioni  amministrative  non
          assegnati  ai  sensi  della lettera a), e delle funzioni di
          programmazione;
             c) il principio di efficienza e di  economicita',  anche
          con  la  soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
          superflui;
             d) il principio di cooperazione tra  Stato,  regioni  ed
          enti   locali   anche  al  fine  di  garantire  un'adeguata
          partecipazione   alle   iniziative   adottate   nell'ambito
          dell'Unione europea;
             e)   i   principi   di   responsabilita'   ed   unicita'
          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
          unico soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti  connessi,
          strumentali  e complementari, e quello di identificabilita'
          in capo  ad  un  unico  soggetto  anche  associativo  della
          responsabilita'    di    ciascun   servizio   o   attivita'
          amministrativa;
             f)  il  principio  di  omogeneita',  tenendo  conto   in
          particolare    delle    funzioni    gia'   esercitate   con
          l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei  allo  stesso
          livello di governo;
             g)   il   principio   di   adeguatezza,   in   relazione
          all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione  ricevente
          a  garantire,  anche  in  forma  associata  con altri enti,
          l'esercizio delle funzioni;
             h) il  principio  di  differenziazione  nell'allocazione
          delle    funzioni    in    considerazione   delle   diverse
          caratteristiche,    anche    associative,     demografiche,
          territoriali e strutturali degli enti riceventi;
             i)   il   principio   della   copertura   finanziaria  e
          patrimoniale  dei  costi  per  l'esercizio  delle  funzioni
          amministrative conferite;
             l)   il   principio   dl   autonomia   organizzativa   e
          regolamentare  e  di  responsabilita'  degli  enti   locali
          nell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi
          ad essi conferiti.
            4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo
          provvede anche a:
             a) delegare alle regioni i compiti di programmazione  in
          materia  di  servizi  pubblici  di  trasporto  di interesse
          regionale e locale; attribuire alle regioni il  compito  di
          definire,  d'intesa  con  gli  enti  locali, il livello dei
          servizi   minimi   qualitativamente   e   quantitativamente
          sufficienti  a  soddisfare  la  domanda  di  mobilita'  dei
          cittadini, servizi i cui costi sono a  carico  dei  bilanci
          regionali,  prevedendo  che  i  costi dei servizi ulteriori
          rispetto a quelli minmi siano a carico  degli  enti  locali
          che  ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione
          delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse  alle
          regioni  siano  precedute  da appositi accordi di programma
          tra il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  e  le
          regioni  medesime,  sempreche'  gli  stessi  accordi  siano
          perfezionati entro il 30 giugno 1999;
             b)  prevedere  che  le  regioni  e  gli   enti   locali,
          nell'ambito    delle    rispettive   competenze,   regolino
          l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita'  effettuati
          e  in  qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
          modi di cui agli articoli 22 e  25  della  legge  8  giugno
          1990,  n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
          rispettino gli articoli 2 e  3  del  regolamento  (CEE)  n.
          1191/69  ed  il  regolamento  (CEE) n. 1893/91, che abbiano
          caratteristiche di  certezza  finanziaria  e  copertura  di
          bilancio  e  che  garantiscano  entro  il 1 gennaio 2000 il
          conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra  ricavi  da
          traffico   e   costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di
          infrastruttura   previa   applicazione   della    direttiva
          91/440/CEE  del  Consiglio  del 29 luglio 1991 ai trasporti
          ferroviari di interesse regionale  e  locale;  definire  le
          modalita'  per  incentivare  il  superamento  degli assetti
          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto
          urbano   e   extraurbano   e   per   introdurre  regole  di
          concorrenzialita' nel periodico  affidamento  dei  servizi;
          definire  le modalita' di subentro delle regioni entro il 1
          gennaio 2000 con  propri  autonomi  contratti  di  servizio
          regionale  al  contratto  di  servizio pubblico tra Stato e
          Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale
          e regionale;
             c) ridefinire, riordinare e razionalizzare,  sulla  base
          dei  principi  e  criteri  di  cui  al comma 3 del presente
          articolo, al comma 1 dell'art.  12 e agli articoli 14, 17 e
          20, comma 5,  per  quanto  possibile  individuando  momenti
          decisionali  unitari, la disciplina relativa alle attivita'
          economiche  ed  industriali,  in  particolare  per   quanto
          riguarda  il  sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
          nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
          quanto riguarda le politiche regionali,  strutturali  e  di
          coesione  della Unione europee, ivi compresi gli interventi
          nelle aree depresse del territorio  nazionale,  la  ricerca
          applicata,  l'innovazione  tecnologica, la promozione della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento   dei   prezzi   e    dell'efficienza    della
          distribuzione;  per  quanto  riguarda  la  cooperazione nei
          settori produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione;  per
          quanto  riguarda  le attivita' relative alla realizzazione,
          all'ampliamento,  alla  ristrutturazione  e   riconversione
          degli   impianti   industriali,  all'avvio  degli  impianti
          medesimi   e    alla    creazione,    ristrutturazione    e
          valorizzazione    di    aree   industriali   ecologicamente
          attrezzate, con  particolare  riguardo  alle  dotazioni  ed
          impianti  di  tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
          salute pubblica.
            5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3  della  legge  8
          giugno  1990,  n. 142, e del principio di sussidiarieta' di
          cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna
          regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione  di  ciascun
          decreto  legislativo,  la  legge di puntuale individuazione
          delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e  di
          quelle  mantenute  in  capo alla regione stessa. Qualora la
          regione non provveda entro il termine indicato, il  Governo
          e'  delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni,
          sentite  le  regioni  inadempienti,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti
          locali  le  cui disposizioni si applicano fino alla data di
          entrata in vigore della legge regionale".
            "Art. 7. -  1.  Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          evenetuali compiti residui.
            2.  Sugli  schemi  dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'art.  5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali  allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
            3.  Al  riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, introdotto dall'art.  13, comma 1,  della  presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto di attuazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo.    Per  i  regolamenti di riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni caso, trascorso  inutilmente  il  termine  di  novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.  In  sede  di  prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati".
            -   La   legge   8  giugno  1990,  n.  142,  concernente:
          "Ordinamento delle  autonomie  locali"  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 12 giugno
          1990, n. 135. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
            "Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali).  -  1.  Ai
          sensi  dell'art.    117, primo e secondo comma, e dell'art.
          118, primo comma, della  Costituzione,  ferme  restando  le
          funzioni  che  attengano  ad esigenze di carattere unitario
          nei   rispettivi   territori,   le   regioni    organizzano
          l'esercizio  delle funzioni amministrative a livello locale
          attraverso i comuni e le province.
            2. Ai fini di cui al  comma  1,  le  leggi  regionali  si
          conformano  ai  principi  stabiliti dalla presente legge in
          ordine  alle  funzioni  del  comune  e   della   provincia,
          identificando  nelle  materie e nei casi previsti dall'art.
          117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali
          in rapporto alle caratteristiche della  popolazione  e  del
          territorio.
            3.  La  legge  regionale  disciplina  la cooperazione dei
          comuni e delle province tra loro e con la regione, al  fine
          di  realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali
          al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
            4. La regione  determina  gli  obiettivi  generali  della
          programmazione economico-sociale e territoriale e su questa
          base  ripartisce  le risorse destinate al finanziamento del
          programma di investimenti degli enti locali.
            5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
          obiettivi contenuti nei piani e  programmi  dello  Stato  e
          delle   regioni   e   provvedono,  per  quanto  di  propria
          competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
            6.  La  legge  regionale  stabilisce  forme  e modi della
          partecipazione degli enti locali alla formazione dei  piani
          e  programmi  regionali  e  degli altri provvedimenti della
          regione.
            7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure  per
          la  formazione  e  attuazione  degli atti e degli strumenti
          della programmazione socio-economica e della pianificazione
          territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai  fini
          dell'attuazione dei programmi regionali.
            8.  La  legge regionale disciplina altresi', con norme di
          carattere generale, modi e  procedimenti  per  la  verifica
          della  compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7 e
          i programmi regionali, ove
           esistenti".