Art. 2. 1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti le tematiche indicate al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, rispettivamente all'art. 7, comma 4, per la ricerca e all'art. 7, comma 9, per la formazione. 2. L'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti predetti e' stabilito in 75.000 milioni di lire, ai sensi del decreto ministeriale n. 457.Ric del 5 marzo 1998. 3. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attivita' di ricerca di costo preventivato non inferiore a 2 miliardi di lire e attivita' di formazione di costo non superiore al 10% di quello della ricerca.