Art. 3. 1. Ciascun progetto, a pena di inammissibilita', deve riguardare l'esecuzione di una sola delle tematiche elencate al precedente art. 1, assicurando lo sviluppo di tutte le attivita' necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ricerca e formazione stabiliti dalla tematica stessa. 2. Ciascun progetto deve riguardare l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, che non siano in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, e che non costituiscano oggetto di altri interventi pubblici. 3. L'attivita' di formazione, finalizzata esclusivamente all'apprendimento, deve prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. 4. Le attivita' di ricerca e formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto disposto al successivo comma 5 del presente articolo. 5. Il progetto puo' prevedere che l'esecuzione di parte delle attivita' di ricerca e formazione venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attivita' di formazione i soggetti proponenti devono obbligatoriamente avvalersi anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali e/o delle societa' di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attivita' di ricerca sia di formazione. 6. Ciascun progetto puo' essere presentato congiuntamente da una pluralita' di soggetti, purche' ammissibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ai fini dell'eventuale stipula di un contratto cointestato.