Art. 3.
  1. Ciascun  progetto, a  pena di inammissibilita',  deve riguardare
l'esecuzione di una sola delle  tematiche elencate al precedente art.
1, assicurando  lo sviluppo di  tutte le attivita' necessarie  per il
conseguimento degli obiettivi di ricerca e formazione stabiliti dalla
tematica stessa.
  2. Ciascun  progetto deve riguardare l'esecuzione  di attivita' che
non  siano  gia'  state  effettuate,   che  non  siano  in  corso  di
svolgimento da parte del soggetto proponente, e che non costituiscano
oggetto di altri interventi pubblici.
  3.   L'attivita'   di    formazione,   finalizzata   esclusivamente
all'apprendimento, deve prevedere  un impegno a tempo  pieno da parte
del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo
proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
  4. Le  attivita' di  ricerca e formazione  devono essere  svolte in
Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto disposto al successivo
comma 5 del presente articolo.
  5.  Il progetto  puo'  prevedere che  l'esecuzione  di parte  delle
attivita' di  ricerca e formazione  venga affidata a terzi  e/o venga
svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In
particolare,  per  l'esecuzione  delle   attivita'  di  formazione  i
soggetti  proponenti  devono  obbligatoriamente  avvalersi  anche  di
strutture universitarie, pubbliche  o private, nazionali, comunitarie
o internazionali e/o delle societa' di ricerca costituite con i mezzi
del   Fondo  speciale   per  la   ricerca  applicata.   Il  Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica comunque
si riserva  di autorizzare le  proposte di  affidamento a terzi  e di
svolgimento  all'estero  sia  delle   attivita'  di  ricerca  sia  di
formazione.
  6. Ciascun  progetto puo'  essere presentato congiuntamente  da una
pluralita' di soggetti, purche' ammissibili  ai sensi dell'art. 1 del
presente  decreto, ai  fini  dell'eventuale stipula  di un  contratto
cointestato.