Art. 5.
  1. I progetti devono essere redatti secondo gli schemi riportati in
allegato  al richiamato  decreto  ministeriale n.  954 dell'8  agosto
1997, e disponibili anche sul sito WEB del Ministero dell'universita'
e   della   ricerca    scientifica   e   tecnologica   all'indirizzo:
www.murst.it. Le  informazioni richieste  nei suddetti  schemi devono
riguardare  tutte   le  strutture  partecipanti   all'esecuzione  del
progetto, ad  eccezione delle  autocertificazioni le  quali occorrono
esclusivamente per il soggetto proponente.
  2. La domanda di finanziamento,  su carta da bollo, deve pervenire,
a  pena  di inammissibilita',  a  mezzo  raccomandata con  avviso  di
ricevimento oppure  possono essere  presentati direttamente,  entro e
non oltre  il giorno 24 luglio  1998, ore 18.00, presso  il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  3.  I  termini  per  l'espletamento  del  procedimento  istruttorio
decorrono dal giorno  successivo alla data fissata  quale termine per
la presentazione dei progetti.
  4. Il progetto,  composto da un originale piu'  quattro copie, deve
essere contenuto in un unico plico sigillato indirizzato a: Ministero
dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e   tecnologica  -
Dipartimento  dello sviluppo  e  il  potenziamento dell'attivita'  di
ricerca - Ufficio III - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.
  5. La  data di presentazione  dei progetti e' stabilita  dal timbro
apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.
  6.   Tutto  il   materiale  trasmesso,   considerato  rigorosamente
riservato, verra'  utilizzato solo  dal Ministero  dell'universita' e
della  ricerca scientifica  e  tecnologica  per l'espletamento  degli
adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
  7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta
del  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica,  tutti i  chiarimenti,  le notizie  e la  documentazione
ritenuti necessari dal Ministero stesso.