Art. 3. L'erogazione dei relativi finanziamenti in favore dei soggetti interessati avverra' mediante le anticipazioni e i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di Fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione e sara' effettuata dal Ministero del tesoro sulla base delle liquidazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - U.C.O.F.P.L. - certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidita' della spesa. Roma, 4 maggio 1998 Il dirigente generale: Vittore