Art. 3.
  L'erogazione  dei relativi  finanziamenti  in  favore dei  soggetti
interessati  avverra' mediante  le anticipazioni  e i  saldi previsti
dalle  normative vigenti  in materia  di Fondo  sociale europeo  e di
Fondo di rotazione e sara'  effettuata dal Ministero del tesoro sulla
base delle  liquidazioni disposte  dal Ministero  del lavoro  e della
previdenza sociale  - U.C.O.F.P.L. - certificanti  la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni di liquidita' della spesa.
   Roma, 4 maggio 1998
                                       Il dirigente generale: Vittore