Art. 2.
  1.  Per  la  stampa  del  modello di cui al precedente articolo 1 e
della busta per la spedizione dello stesso dall'estero, devono  esere
utilizzate  le  caratteristiche  tecniche indicate nell'allegato 1 al
presente decreto.
  2. I contribuenti non residenti che consegnano la dichiarazione  in
Italia  alle  banche  convenzionate  e  agli  uffici postali, possono
utilizzare la busta  stampata  secondo  le  caratteristiche  tecniche
indicate nell'allegato 1 al decreto 30 marzo 1998 di approvazione del
modello UNICO 98.