Art. 2. 1. Per la stampa del modello di cui al precedente articolo 1 e della busta per la spedizione dello stesso dall'estero, devono esere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. I contribuenti non residenti che consegnano la dichiarazione in Italia alle banche convenzionate e agli uffici postali, possono utilizzare la busta stampata secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto 30 marzo 1998 di approvazione del modello UNICO 98.