Art. 5.
  1.  I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i
dati delle dichiarazioni di cui  all'articolo  1  in  via  telematica
secondo  le  specifiche  tecniche che saranno indicate con successivo
decreto. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate  anche
per  la  trasmissione  in  via  telematica dei medesimi dati da parte
della "Poste  italiane  S.p.a."  e  delle  banche  convenzionate.  Le
modalita' e i termini per la presentazione dei dati in via telematica
saranno stabiliti con successivo decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 1998
         Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO