Art. 5. 1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i dati delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte della "Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate. Le modalita' e i termini per la presentazione dei dati in via telematica saranno stabiliti con successivo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 1998 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO