Art. 10.
  1. Lo  schema di provvedimento  di accoglimento o di  rigetto della
domanda  di  deroga  di  cui   all'art.  98,  comma  5,  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, e'  sottoposto  al parere  del
Consiglio superiore di sanita' entro 30 giorni decorrenti dal momento
in  cui i  pareri dell'Istituto  superiore di  sanita', dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Agenzia
nazionale per la protezione  dell'ambiente sono pervenuti all'ufficio
individuato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.