Art. 10. 1. Lo schema di provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di deroga di cui all'art. 98, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sottoposto al parere del Consiglio superiore di sanita' entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui i pareri dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente sono pervenuti all'ufficio individuato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.