Art. 3. Deve essere allegata alla domanda una relazione tecnica, redatta e asseverata da un esperto qualificato, nella quale vengano evidenziati: il processo produttivo o tecnologico che consente la realizzazione del prodotto o del manufatto; i materiali utilizzati con particolare riguardo alla natura e all'entita' dell'emissione radioattiva; la valutazione dell'esposizione alle radiazioni, in conseguenza delle normali condizioni di commercializzazione, uso e smaltimento del prodotto, per gli utilizzatori, per i contatti non utilizzatori, per i soggetti che a qualsiasi titolo possono manipolare il prodotto al di fuori del processo produttivo dello stesso nonche' per la popolazione; il costo del detrimento derivante da tale esposizione; la valutazione dei rischi connessi con eventuali incidenti o derivanti da uso improprio del prodotto e la descrizione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto adottate per prevenire incidenti ed esposizioni a rischi anche accidentali derivanti da uso improprio; le modalita' e i contenuti delle informazioni fornite ai soggetti che a qualsiasi titolo possono manipolare il prodotto al di fuori del processo di lavorazione dello stesso nonche' agli utilizzatori.