Art. 3.
  Deve essere allegata alla domanda  una relazione tecnica, redatta e
asseverata   da  un   esperto   qualificato,   nella  quale   vengano
evidenziati:
  il processo produttivo o  tecnologico che consente la realizzazione
del prodotto o del manufatto;
  i  materiali  utilizzati con  particolare  riguardo  alla natura  e
all'entita' dell'emissione radioattiva;
  la  valutazione dell'esposizione  alle  radiazioni, in  conseguenza
delle normali  condizioni di  commercializzazione, uso  e smaltimento
del prodotto, per gli utilizzatori,  per i contatti non utilizzatori,
per i soggetti che a  qualsiasi titolo possono manipolare il prodotto
al  di fuori  del processo  produttivo  dello stesso  nonche' per  la
popolazione;
  il costo del detrimento derivante da tale esposizione;
  la  valutazione  dei  rischi  connessi con  eventuali  incidenti  o
derivanti  da  uso improprio  del  prodotto  e la  descrizione  delle
caratteristiche  di sicurezza  del  prodotto  adottate per  prevenire
incidenti ed esposizioni a rischi  anche accidentali derivanti da uso
improprio;
  le modalita' e  i contenuti delle informazioni  fornite ai soggetti
che a qualsiasi titolo possono manipolare il prodotto al di fuori del
processo di lavorazione dello stesso nonche' agli utilizzatori.