Art. 8.
  1. Nel  caso in cui il  soggetto che presenta la  domanda ne faccia
richiesta specifica  nella stessa,  l'amministrazione per  ragioni di
riservatezza non  puo' fornire alle  associazioni di cui  all'art. 10
del  presente  decreto documenti  o  notizie  relativi a  particolari
procedure  produttive  o  tecnologiche impiegate,  quando  lo  stesso
soggetto  che ha  presentato  la  domanda affermi  e  provi che  tali
procedure  presentano  un carattere  innovativo  e  si discostano  da
quanto si puo' ritenere  generalmente acquisito nello specifico campo
applicativo.