Art. 8. 1. Nel caso in cui il soggetto che presenta la domanda ne faccia richiesta specifica nella stessa, l'amministrazione per ragioni di riservatezza non puo' fornire alle associazioni di cui all'art. 10 del presente decreto documenti o notizie relativi a particolari procedure produttive o tecnologiche impiegate, quando lo stesso soggetto che ha presentato la domanda affermi e provi che tali procedure presentano un carattere innovativo e si discostano da quanto si puo' ritenere generalmente acquisito nello specifico campo applicativo.