Art. 9.
  1.  L'Istituto superiore  di sanita',  l'Istituto superiore  per la
prevenzione  e   sicurezza  del  lavoro  e   l'Agenzia  nazionale  di
protezione dell'ambiente, qualora ne  ravvisino la necessita' possono
acquisire  ulteriori elementi  di giudizio  richiedendo informazioni,
chiarimenti,  documenti  e  quant'altro  venga  ritenuto  utile  alla
valutazione  del   caso,  anche  direttamente  al   soggetto  che  ha
presentato la domanda di deroga.
  2. Il soggetto che ha presentato la domanda deve rispondere entro e
non oltre 30 giorni dal momento  in cui gli perviene la richiesta; in
difetto l'Istituto superiore di  sanita', l'Istituto superiore per la
prevenzione  e   sicurezza  del  lavoro  e   l'Agenzia  nazionale  di
protezione dell'ambiente redigeranno il  loro parere sulla base degli
elementi in loro possesso.