Art. 9. 1. L'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e l'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente, qualora ne ravvisino la necessita' possono acquisire ulteriori elementi di giudizio richiedendo informazioni, chiarimenti, documenti e quant'altro venga ritenuto utile alla valutazione del caso, anche direttamente al soggetto che ha presentato la domanda di deroga. 2. Il soggetto che ha presentato la domanda deve rispondere entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui gli perviene la richiesta; in difetto l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e l'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente redigeranno il loro parere sulla base degli elementi in loro possesso.