Art. 3.
  Gli  importi delle  agevolazioni concedibili  relativi ai  progetti
inseriti con il numero d'ordine 1.165 nella graduatoria relativa alla
misura 1.2  allegata al decreto 24  aprile 1998, alla luce  di quanto
determinato dall'art. 1, vengono ridefiniti e riportati nell'allegato
n.  1  che fa  parte  integrante  del presente  decreto,  modificando
parzialmente e integrando a tutti gli effetti la graduatoria allegata
al decreto 24 aprile 1998, relativamente alla misura 1.2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 1998
                                       Il direttore generale: Sappino