Art. 3. Gli importi delle agevolazioni concedibili relativi ai progetti inseriti con il numero d'ordine 1.165 nella graduatoria relativa alla misura 1.2 allegata al decreto 24 aprile 1998, alla luce di quanto determinato dall'art. 1, vengono ridefiniti e riportati nell'allegato n. 1 che fa parte integrante del presente decreto, modificando parzialmente e integrando a tutti gli effetti la graduatoria allegata al decreto 24 aprile 1998, relativamente alla misura 1.2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 1998 Il direttore generale: Sappino