IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con legge 28 novembre 1996,  n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere  al datore di lavoro acquirente di
una   impresa   sottoposta    alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici di cui all'art.  8, comma 4, ed all'art. 25,
comma 9,  della legge  23 luglio  1991, n. 223,  nei casi  di accordo
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro;
  Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha prorogato  al 31 dicembre 1997  il termine per la  concessione dei
benefici di cui al capoverso precedente;
  Visto l'art. 1,  comma 4, del decreto legge 20  gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1998, n. 52, che
stabilisce che la possibilita' prevista  dall'art. 4, comma 25, della
legge  n. 608/1996  di concedere  i benefici  delle assunzioni  dalle
liste  di mobilita'  trova  applicazione  relativamente alle  domande
presentate entro il 31 dicembre 1997;
  Visti  i decreti  interministeriali del  10  ottobre 1997  e del  6
aprile  1998  che hanno  destinato  complessivamente  L. 52  miliardi
derivanti dall'accertamento  definitivo per adesione di  cui all'art.
20,  comma 1,  della legge  n.  724/1994 alla  concessione, ai  sensi
dell'art. 2, comma  29, della legge n. 662/1996, dei  benefici di cui
agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991;
  Visto  il  decreto  16  novembre  1995 recante  i  criteri  per  la
concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato;
  Considerato che le societa' Ferdofin  siderurgica e' stata posta in
amministrazione straordinaria il 28 dicembre 1993;
  Considerato  che  il Ministero  dell'industria  con  decreto del  5
novembre 1996 ha revocato  la prosecuzione dell'esercizio provvisorio
di impresa alla societa' sopra citata;
  Considerato che in data 13 dicembre 1996 al Ministero del lavoro e'
stato stipulato  un accordo per  la cessione a Duferdofin  S.p.a. dei
complessi  aziendali di  San  Zeno Naviglio  (Brescia), San  Giovanni
Valdarno  (Arezzo), Pallanzeno  (Novara),  Dolce' (Verona),  Giammoro
(Messina) della Ferdofin Siderurgica in a.s.;
  Vista  l'istanza  presentata  da   Duferdofin  S.p.a.  in  data  16
settembre 1996;
  Vista la  nota della Direzione  generale per l'impiego  relativa al
non accoglimento della domanda della societa' Duferdofin S.p.a.;
  Vista l'ordinanza  del tribunale  amministrativo della  Lombardia -
Sezione   staccata   di   Brescia,   del  6   marzo   1998   relativa
all'accoglimento della  sospensiva della decisione del  Ministero del
lavoro di reiezione dell'istanza della societa' Duferdofin;
  Considerato che l'invito alla  rideterminazione pronunciato dal TAR
sembra  implicare che  la  nuova determinazione  dell'amministrazione
dovrebbe essere favorevole alla istanza della societa' ricorrente;
  Considerato che la societa' Duferdofin non ha le caratteristiche di
cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
corrispondere  alla societa'  Duferdofin S.p.a.  i benefici  previsti
d'all'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, per  ottocentoundici lavoratori dei complessi aziendali
ex Ferdofin siderurgica in a.s. cosi' articolati territorialmente:
   San Giovanni Valdarno, 196 lavoratori;
   San Zeno Naviglio, 194 lavoratori;
   Giammoro, 177 lavoratori;
   Pallanzeno, 146 lavoratori;
   Dolce', 59 lavoratori;
   Sede di San Zeno Naviglio, 17 lavoratori.