IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro; Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1998, n. 52, che stabilisce che la possibilita' prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilita' trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997; Visti i decreti interministeriali del 10 ottobre 1997 e del 6 aprile 1998 che hanno destinato complessivamente L. 52 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991; Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato; Considerato che le societa' Ferdofin siderurgica e' stata posta in amministrazione straordinaria il 28 dicembre 1993; Considerato che il Ministero dell'industria con decreto del 5 novembre 1996 ha revocato la prosecuzione dell'esercizio provvisorio di impresa alla societa' sopra citata; Considerato che in data 13 dicembre 1996 al Ministero del lavoro e' stato stipulato un accordo per la cessione a Duferdofin S.p.a. dei complessi aziendali di San Zeno Naviglio (Brescia), San Giovanni Valdarno (Arezzo), Pallanzeno (Novara), Dolce' (Verona), Giammoro (Messina) della Ferdofin Siderurgica in a.s.; Vista l'istanza presentata da Duferdofin S.p.a. in data 16 settembre 1996; Vista la nota della Direzione generale per l'impiego relativa al non accoglimento della domanda della societa' Duferdofin S.p.a.; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, del 6 marzo 1998 relativa all'accoglimento della sospensiva della decisione del Ministero del lavoro di reiezione dell'istanza della societa' Duferdofin; Considerato che l'invito alla rideterminazione pronunciato dal TAR sembra implicare che la nuova determinazione dell'amministrazione dovrebbe essere favorevole alla istanza della societa' ricorrente; Considerato che la societa' Duferdofin non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla societa' Duferdofin S.p.a. i benefici previsti d'all'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per ottocentoundici lavoratori dei complessi aziendali ex Ferdofin siderurgica in a.s. cosi' articolati territorialmente: San Giovanni Valdarno, 196 lavoratori; San Zeno Naviglio, 194 lavoratori; Giammoro, 177 lavoratori; Pallanzeno, 146 lavoratori; Dolce', 59 lavoratori; Sede di San Zeno Naviglio, 17 lavoratori.