LA CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanita' elabori apposite lineeguida, in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento; Visto lo schema di lineeguida in oggetto, trasmesso dal Ministero della sanita' il 18 marzo 1998; Considerato che in sede tecnica Statoregioni, il 22 aprile 1998, i rappresentanti regionali hanno espresso una valutazione globalmente positiva sulle "Lineeguida" in questione, presentanto tuttavia un documento di osservazioni e proposte di emendamenti che, esaminate in quella sede, sono state accolte dal rappresentante del Ministero della sanita'; Visto lo schema di lineeguida, trasmesso nuovamente il 28 aprile 1998 dal Ministero della sanita', nel testo modificato a seguito di quanto concordato in sede tecnica, con nota del Ministro della sanita' nella quale richiede di sottoporre lo schema medesimo all'esame di questa Conferenza quale accordo tra Governo, regioni e province autonome, in considerazione della necessita' di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e in ossequio al principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Governo e regioni, collocandosi le lineeguida nel quadro dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale; Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, che prevedono che questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, nei termini di seguito indicati: Governo, regioni e province autonome: concordano sulla necessita' di porsi l'obiettivo di attivare una rete dei servizi di riabilitazione e di interventi di assistenza riabilitativa attivabili all'interno dei livelli uniformi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale, adottando quale riferimento un modello di percorso integrato sociosanitario; convengono che per il conseguimento del predetto obiettivo il Ministro della sanita' fornisca gli indirizzi e i criteri generali contenuti nel documento di lineeguida per le attivita' di riabilitazione, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative piu' idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione. Roma, 7 maggio 1998 Il Presidente: Bassanini Il segretario: Carpani