AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997, con la quale l'ARAN e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del quadriennio 1994-1997 per il personale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali; A seguito della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo CCNL e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio; Il giorno 5 marzo 1998 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria: Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, * CONFSAL, * CISAL, CIDA, CONFEDIR, * UNIONQUADRI, * USPPI. Organizzazioni sindacali di categoria: SNURG/CGIL, CISL/RICERCA, UIL/FUR, ANPRI/EPR. * Ammesse con riserva. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro biennio 1996-1997 per il personale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali. Al testo contrattuale viene allegato il Codice di Comportamento. ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali 5 marzo 1998 SEZIONE PRIMA Dirigenza Amministrativa Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. Art. 2 Aumenti della retribuzione base 1. Lo stipendio tabellare annuo e' stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilita'. 2. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' cosi' determinato: a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1; b) assegno ad personam non riassorbibile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della 13 mensilita', determinato sommando: - la differenza tra l'importo dello stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall'articolo 6 del D.L. n. 123 del 1990, convertito nella L. n. 29 del 1991, comprensivo degli aumenti contrattuali relativo al CCNL (1 biennio), e lo stipendio tabellare di cui al comma 1, nonche' l'incremento retributivo dal 1 gennaio 1996 pari a L. 43.000 mensili; - la differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni. 3. La misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale e' stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianita' nella qualifica. 4. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale e' rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilita'. Agli ex dirigenti superiori compete da detta data un ulteriore incremento dell'assegno ad personam pari a L. 252.000 mensili. Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dall'art. 2 sono utili ai fini della 13 mensilita', dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei contributi di riscatto. 2. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti del trattamento di fine rapporto o dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Tali effetti sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore. 3. La retribuzione accessoria e' utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti. 4. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996, ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verra' calcolata a decorrere dal 1.1.1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio. ART. 4 Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 e' istituito in ciascun Ente di cui all'art. 1 comma 1, per il personale della qualifica unica dirigenziale, un fondo per la retribuzione accessoria; il relativo finanziamento avverra' mediante l'utilizzo: a) delle risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto dell'anzianita', quantificate secondo le modalita' indicate dall'art. 28 del CCNL 5 marzo 1998; b) dall'ammontare delle risorse destinate alle indennita' di funzione corrisposte al personale dirigente nell'anno 1996, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.P.R. 171/91. c) dall'ammontare delle risorse connesse all'espletamento di particolari funzioni stabilite da specifiche disposizioni; d) di una somma corrispondente all'8,1% dell'importo di cui alla lettera b). e) di un importo pari all'1,1 % del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni; f) dalle risorse di cui all'art. 5. 2. Una quota non inferiore al 10 % del fondo di cui al comma 1 e' destinata alla retribuzione di risultato. 3. Qualora all'entrata in vigore del presente CCNL il numero dei dirigenti in servizio risulti superiore a quello dei dirigenti in servizio nel 1996, gli Enti incrementano il fondo di cui al comma 1 in misura proporzionale all'incremento del numero dei dirigenti stessi. Art. 5 Risorse aggiuntive 1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d.lgs. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attivita' e di verifica dei risultati incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L'incremento potra' avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nel contesto di un impiego piu' razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalita' istituzionali degli Enti. 2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli Enti ad incrementare il fondo di cui all'art. 4, comma 1. Art. 6 Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni 1. In applicazione dell'art. 30 del CCNL 5 marzo 1998 ciascun Ente determina, la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui e' correlato il trattamento economico di posizione. I valori minimi e massimi annui lordi, per tredici mensilita', attribuibili alle singole posizioni, nell'ambito delle disponibilita' destinate alla retribuzione di posizione, e' il seguente: a) per le posizioni dirigenziali di cui all'art. 30, comma 1, lettera a): - da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 annui lordi negli Enti di cui all'art. 17, comma 14, lettera c) del DPR 171/91; - da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 45.000.000 annui lordi per gli altri Enti; b) Per le posizioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera b): - da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 45.000.000 annui lordi negli Enti di cui all'art. 17, comma 14, lettera c) del DPR 171/91; - da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 29.000.000 annui lordi per gli altri Enti; 2. La classificazione delle Istituzioni ed Enti di ricerca di cui all'art. 14 del DPR 171/91 viene modificata ricomprendendo gli Enti di cui alla lettera a) nell'ambito degli Enti di cui alla lettera b). 3. Al dirigente in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL viene comunque garantito l'importo della indennita' di funzione in godimento. Art. 7 Retribuzione di risultato 1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 4, comma 2, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualita' della prestazione dei dirigenti. 2. L'Ente attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti in relazione al livello di impegno richiesto dalla posizione, nonche' alla capacita' dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilita' alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni. Tale componente della retribuzione e' attribuita al 1 gennaio di ogni anno in relazione alla attivita' svolta nell'anno precedente. 3. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono: a) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati; b) capacita' dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttivita', attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonche' mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro; c) capacita' di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualita' dei servizi; d) capacita' dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale; f) capacita' dimostrata nell'assolvere ad attivita' di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; e) qualita' dell'apporto personale specifico; g) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalita' operative. 5. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualita' della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. ART. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. ART. 2 Aumenti della retribuzione base 1. A decorrere dall'1.1.1996 ai fini degli aumenti previsti dai commi successivi, le classi e gli aumenti biennali sono trasformati in fasce stipendiali utilizzando la tabella C. 2. Gli stipendi lordi dei ricercatori e tecnologi (I, II e III livello) previo conglobamento dell'E.D.R., sono incrementati alle scadenze del 1 gennaio 1996 e 1 novembre 1996 e 1 luglio 1997, delle misure mensili lorde individuate, per ciascun livello e fascia stipendiale, dall'allegata tabella A.. 3. Gli incrementi di cui al comma 2 sono corrisposti con riferimento ai livelli e fasce stipendiali attribuiti alle varie decorrenze; nel caso in cui la variazione di livello o fascia stipendiale determini la variazione degli incrementi contrattuali, questi ultimi vengono corrisposti calcolando i rispettivi ratei di incremento. 4. Gli aumenti di cui al comma 3 non hanno alcun effetto sulle classi e gli scatti maturati nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente contratto. ART. 3 Effetti nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti, ivi compreso l'assegno ad personam, dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennita' corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sull'indennita' o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici, ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale, risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 1996-97 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Agli effetti dell'indennita' o trattamento di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La retribuzione accessoria e' utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti. ART. 4 Attribuzione del nuovo trattamento economico 1. Ai ricercatori e tecnologi e' attribuito, a decorrere dal 1/1/97, il trattamento economico previsto dall'allegata tabella B. 2. Per i ricercatori e tecnologi in servizio al 31/12/96 l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverra', a decorrere dall'1.1.1997, sulla base delle classi e aumenti biennali riconosciuti al 31/12/96, secondo quanto indicato nella Tabella C. La differenza tra l'anzianita' riconosciuta, in base alle classi o aumenti biennali, al 31/12/96, nonche' quella maturata nella classe o aumenti biennali in godimento alla stessa data, e l'anzianita' immediatamente inferiore prevista dalla tabella B, e' utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva. 3. Gli eventuali aumenti pagati secondo le progressioni economiche del D.P.R. 171/91 successivamente al 31/12/96, al netto dei ratei di cui all'art. 5, saranno riassorbiti con gli aumenti stipendiali successivi previsti dal presente CCNL ovvero, se questi ultimi risultassero inferiori, la differenza sara' riassorbita dall'incremento derivante dal passaggio alle posizioni stipendiali successive. 4. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/96 (comprensiva degli aumenti stipendiali previsti sino a tale data dal presente CCNL) e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam (comprendente anche i ratei), che sara' riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore. 5. In corrispondenza dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare svolgimento nel tempo dell'attivita' prevista per il livello professionale di appartenenza, ai ricercatori e tecnologi e' attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali previste dalla Tabella B. 6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potra' essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attivita' svolta in tutto l'arco del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarita' dell'attivita' prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati. 7. Gli Enti definiscono, previa informazione alle OO.SS. seguita, su loro richiesta, da esame, le modalita' e le cadenze delle verifiche di cui al comma 5 e individuano gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate. 8. Le verifiche di cui al comma 5 sono effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e avranno per oggetto l'accertamento di cui al comma 6 relativamente ai ricercatori e tecnologi che nell'anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale. 9. In caso di verifica positiva il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1 giorno del mese di compimento dell'anzianita' prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva. 10. Nel caso che la verifica risultasse negativa, la stessa sara' ripetuta nell'anno successivo. 11. Per l'anno 1997 la verifica di cui al comma 6 dovra' essere effettuata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL e avra' per oggetto il periodo che decorre dal 1/1/97 alla data di maturazione dell'anzianita' necessaria per il passaggio alla posizione stipendiale successiva. Nel caso in cui gli Enti non provvedano nei termini previsti, i ricercatori e tecnologi acquisiranno la posizione stipendiale successiva con decorrenza da primo giorno del mese di compimento dell'anzianita' prevista per il passaggio alla medesima posizione. 12. In caso di passaggio dal terzo al secondo o al primo livello d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianita' effettiva di servizio nel terzo livello ridotta di un terzo. 13. Come gia' previsto dall'art. 22, comma 2, DPR 568/87, e confermato dall'art. 18, comma 10, DPR 171/91, in caso di passaggio dal secondo al primo livello d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianita' effettiva di servizio maturata nel livello di provenienza ridotta di un terzo aggiungendo quella gia' ridotta nel passaggio dal terzo al secondo livello. 14. La differenza tra l'anzianita' riconosciuta ai sensi dei commi 12 e 13, e l'anzianita' immediatamente inferiore della fascia stipendiale di inquadramento prevista dalla tabella B e' utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva. 15. Nei casi previsti dai commi 12 e 13 viene conservato l'assegno ad personam che verra' riassorbito nel passaggio di fascia stipendiale successivo, nel nuovo livello. 16. In caso di passaggio al 17. terzo livello di inquadramento da parte di personale dei livelli dal quarto al decimo del medesimo comparto si applica l'articolo 58 del CCNL 5 marzo 1998 ART. 5 Ratei 1 Al personale in servizio al 31/12/96 e' attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dall'art. 17, commi 6, 7 e 8 e dall'art. 18, comma 5 del D.P.R. 171/91. 2. Il rateo di cui al comma 1 e' determinato dal rapporto tra l'anzianita' maturata al 31 dicembre 1996, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli aumenti previsti dal D.P.R. 171/91. 3. Il pagamento dei ratei avverra' comunque alla maturazione completa dei periodi previsti dal D.P.R. 171/91 dei rispettivi aumenti retributivi. 4. I ratei previsti dal presente articolo saranno erogati sotto forma di assegno ad personam. Art. 6 Trattamento accessorio 1. Il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi e' cosi' composto: a) indennita' per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attivita' di ricercatore e tecnologo; b) indennita' di direzione e di responsabilita' professionale. c) indennita' derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti. Art. 7 Risorse aggiuntive 1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d.lgs. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attivita' e di verifica dei risultati incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all'anno 1995. L'incremento potra' avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nel contesto di un impiego piu' razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalita' istituzionali degli Enti. 2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle indennita' di cui agli articoli 8 e 9. Art. 8 Indennita' per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attivita' di ricercatore e tecnologo 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 ai ricercatori e tecnologi spetta una indennita', corrisposta per tredici mensilita', per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attivita' di ricercatore e tecnologo finanziata: a) con lo 0,5% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all'anno 1995, secondo quanto stabilito all'art. 7; b) con lo 0,55% del medesimo monte salari relativo all'anno 1995. 2. I criteri per l'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1 sono stabiliti in contrattazione decentrata. Art. 9 Indennita' di direzione di strutture di particolare rilievo. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 e' istituita in ciascun Ente una indennita' di direzione di strutture a livello nazionale finanziata dallo 0,5% del monte salari relativo ai ricercatori e tecnologi dell'anno 1995, secondo quanto stabilito all'art. 7. 2. Detta indennita' e' attribuita dagli Enti ai ricercatori e di tecnologi cui e' affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. 3. La misura dell'indennita' non puo' essere superiore a L. 40.000.000 annui lordi. 4. L'indennita' di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta alla cessazione della responsabilita' di cui al comma 2, e comunque puo' cumularsi con altre indennita' previste dal presente contratto o con altre previste da altre disposizioni normative o contrattuali in vigore. Art. 10 Indennita' di responsabilita' professionale 1. L'indennita' di cui all'art. 22 del D.P.R. 171/91 si applica anche ai ricercatori e tecnologi che esercitano nell'Ente funzioni per cui e' richiesta l'iscrizione ad albi professionali. Art. 11 Indennita' di rischio da radiazioni 1. L'indennita' di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95. Art. 12 Monte salari 1. Ogni riferimento del presente CCNL al monte salari dei ricercatori e tecnologi e' da intendersi al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.