Art. 11
                          Pari opportunita'
    1. In materia di pari opportunita' si applicano  le  disposizioni
di  cui  alla  L.  10  aprile  1991, n. 125 ed all'art. 61, D.Lgs. n.
29/93.
    2.  L'attuazione  delle  misure  volte  a  garantire  tale   pari
opportunita'   sara'   oggetto  di  accordo  separato  ai  sensi  del
precedente art. 3.