Art. 11 Pari opportunita' 1. In materia di pari opportunita' si applicano le disposizioni di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 125 ed all'art. 61, D.Lgs. n. 29/93. 2. L'attuazione delle misure volte a garantire tale pari opportunita' sara' oggetto di accordo separato ai sensi del precedente art. 3.