Art. 12
                        Contributi sindacali
    1. I dirigenti hanno la facolta' di rilasciare la delega a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la trattenuta  di
una  quota  mensile  dello stipendio con cui operare il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita  dagli  organi  statutari
competenti.  La  delega  e'  rilasciata  per iscritto ed e' trasmessa
all'amministrazione  a  cura  del  Dirigente  o   dell'organizzazione
sindacale interessata.
    2.  La  delega  ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
    3. Il Dirigente puo' revocare  la  delega  in  qualsiasi  momento
inoltrando   la   relativa   comunicazione   all'Amministrazione   di
appartenenza e all'organizzazione  sindacale  interessata.  L'effetto
della  revoca  decorre  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla
presentazione della stessa.
    4.  Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle   singole
amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe
ricevute  e  sono  versate  mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo le modalita' concordate  con  le  amministrazioni
stesse.
    5.  Le  amministrazioni sono tenute, nei confronti di terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante  e  sui  versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.