Art. 13
                 Il contratto individuale di lavoro
    1. Il rapporto di lavoro tra il Dirigente e l'Ente si costituisce
mediante  contratto  individuale  che  ne  regola  il  contenuto   in
conformita'  alle  disposizioni  di legge, alle normative dell'Unione
Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
    2. Il contratto di  lavoro  individuale  e'  stipulato  in  forma
scritta.   In   esso  sono  precisati  gli  elementi  essenziali  che
caratterizzano il rapporto e il  funzionamento  dello  stesso  e,  in
particolare:
    a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
    b) la qualifica e il trattamento economico iniziale;
    c) la durata del periodo di prova;
    d) la sede di prima destinazione.
    3. Il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel
tempo  vigenti  anche per quanto concerne le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso.  Tale  aspetto
e'  specificato  nel  contratto individuale. Costituisce in ogni modo
causa di  risoluzione  del  contratto  senza  obbligo  di  preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    4. L'Amministrazione, prima di procedere  all'assunzione,  invita
l'interessato   a   presentare  la  documentazione  prescritta  dalla
normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli  un  termine
non  inferiore  a  trenta  giorni. Tale termine puo' essere aumentato
fino  a  sessanta  giorni  in   casi   particolari.   Contestualmente
l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita'
di  non  avere  altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle  situazioni  di  incompabilita'  richiamate
dall'art.    58  del  decreto n. 29. In caso di esistenza di cause di
incompatibilita',    l'interessato    dovra'    produrre    esplicita
dichiarazione  di  opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la
nuova   Amministrazione.   Scaduto   il   termine   sopra   indicato,
l'Amministrazione  comunica  all'interessato  di  non  procedere alla
stipulazione del contratto.
    5. I contratti individuali stipulati a norma dei commi 1, 2  e  3
prendono  luogo,  a  far  tempo  dall'entrata  in vigore del presente
Contratto, dei provvedimenti di nomina contemplati  dalle  previgenti
disposizioni nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto,
producendone i medesimi effetti.