Art. 14
                          Periodo di prova
    1. Il Dirigente assunto in servizio e' soggetto ad un periodo  di
prova  di  6  mesi.  Possono  essere esonerati dal periodo di prova i
dirigenti che lo  abbiano  gia'  superato  nella  medesima  qualifica
presso  una  Amministrazione  pubblica.  Sono  altresi' esonerati dal
periodo di prova i  Dirigenti  provenienti  da  qualifiche  inferiori
dell'Ente.
    2.  Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
    3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e  negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla  legge  o   dai
regolamenti  vigenti  ai sensi dell'art 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
In caso di malattia il Dirigente ha diritto  alla  conservazione  del
posto  per  un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova,
decorso il  quale  il  rapporto  puo'  essere  risolto.  In  caso  di
infortunio  sul  lavoro  o malattia derivante da causa di servizio si
applica la disciplina prevista dagli artt. 20 e 21.
    4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per
i dirigenti non in prova.
    5. Decorsa la meta' del periodo di  prova  ciascuna  delle  parti
puo'  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il
recesso opera dal momento della comunicazione  alla  controparte.  Il
recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    6.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, il Dirigente si intende confermato in servizio con
il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a  tutti
gli effetti.
    7.  In  caso  di  recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al Dirigente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e  non
godute per esigenze di servizio.
    8. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.