Art. 16
                  Ferie ed altri istituti collegati
    1. Il Dirigente ha diritto,  in  ogni  anno  di  servizio,  a  un
periodo  di  ferie  di  32  giorni  lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L.   23
dicembre  1977,  n.  937.  In  tale  periodo  il Dirigente ha diritto
all'intera retribuzione, comprensiva delle  indennita'  previste  dai
successivi articoli.
    2.  In  caso  di  distribuzione dell'orario di servizio su cinque
giorni per settimana, le ferie spettanti  sono  pari  a  28  giornate
lavorative, comprensive delle due giornate di cui al comma 1.
    3.  Al Dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare  ai  sensi  della  legge  n.  937/77  e  alle
condizioni ivi previste.
    4. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio
la  durata  delle  ferie e' determinata proporzionalmente al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione  di
mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tali effetti come
mese intero.
    5. Le ferie costituiscono  un  diritto  irrinunciabile  e,  salvo
quanto  previsto  al  comma  10, non sono monetizzabili.  Costituisce
specifica responsabilita' del Dirigente prograrmmare e organizzare le
proprie  ferie,  in  accordo  con  il  vertice   dirigenziale   della
struttura,   in  modo  da  garantire  la  continuita'  dell'attivita'
dell'ufficio con riguardo  alle  esigenze  di  servizio  ordinarie  e
straordinarie.
    6.  In  caso  di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di
servizio, le spese sostenute dal Dirigente, debitamente  documentate,
sono a carico dell'Amministrazione.
    7.  Le ferie sono sospese da malattie che si protraggono per piu'
di 3 giorni o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero.  E'  cura  del
Dirigente  informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la
relativa documentazione sanitaria necessaria.
    8. Le assenze per malattia o infortunio, anche se si  protraggono
per l'intero anno solare, non riducono il periodo di ferie spettante.
    9.  In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno,  le ferie saranno fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo. Qualora il  mancato  godimento  dipenda  da  assenze  dal
servizio  per  malattia  o  infortunio  protrattesi per l'intero anno
solare, la fruizione delle ferie avverra'  anche  oltre  il  predetto
termine.
    10.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai commi 5 e 9, le ferie
disponibili all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro  e  non
fruite  dal  Dirigente  a  causa di esigenze di servizio danno titolo
alla corresponsione del compenso sostitutivo.
    11.  Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi
le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato  a
tutti  gli effetti civili, nonche' il 29 giugno, ricorrenza del Santo
Patrono di Roma.
    12. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve
essere inferiore alle 24 ore.
    13. Ai lavoratori appartenenti alle Chiese  cristiane  avventiste
ed  alla religione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a
richiesta, del  riposo  sabbatico  in  luogo  di  quello  settimanale
domenicale,  nel  quadro  della flessibilita' dell'organizzazione del
lavoro ai sensi delle leggi 22 novembre 1988 n. 516 e 8 marzo 1989 n.
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