Art. 16 Ferie ed altri istituti collegati 1. Il Dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo il Dirigente ha diritto all'intera retribuzione, comprensiva delle indennita' previste dai successivi articoli. 2. In caso di distribuzione dell'orario di servizio su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, comprensive delle due giornate di cui al comma 1. 3. Al Dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937/77 e alle condizioni ivi previste. 4. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tali effetti come mese intero. 5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 10, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita' del Dirigente prograrmmare e organizzare le proprie ferie, in accordo con il vertice dirigenziale della struttura, in modo da garantire la continuita' dell'attivita' dell'ufficio con riguardo alle esigenze di servizio ordinarie e straordinarie. 6. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, le spese sostenute dal Dirigente, debitamente documentate, sono a carico dell'Amministrazione. 7. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggono per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del Dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria necessaria. 8. Le assenze per malattia o infortunio, anche se si protraggono per l'intero anno solare, non riducono il periodo di ferie spettante. 9. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie saranno fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. Qualora il mancato godimento dipenda da assenze dal servizio per malattia o infortunio protrattesi per l'intero anno solare, la fruizione delle ferie avverra' anche oltre il predetto termine. 10. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 9, le ferie disponibili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite dal Dirigente a causa di esigenze di servizio danno titolo alla corresponsione del compenso sostitutivo. 11. Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' il 29 giugno, ricorrenza del Santo Patrono di Roma. 12. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore. 13. Ai lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro ai sensi delle leggi 22 novembre 1988 n. 516 e 8 marzo 1989 n. 101.