Art. 17 Assenze retribuite 1. Il Dirigente puo' assentarsi dal servizio nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativi, entro il limite complessivo di 8 giorni per ciascun anno; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2 grado o di affini di 1 grado, in ragione di giorni 3 consecutivi di calendario per evento; - particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno solare. 2. Il Dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al Dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione di cui ai successivi articoli. 5. Nell'ambito delle disposizioni contenute nella legge 11 agosto 1991, n. 266 e nel Regolamento approvato con DPR 21 settembre 1994, n. 613 per le attivita' di protezione civile l'Ente favorisce la partecipazione dei dirigenti alle attivita' promosse dalle associazioni di volontariato. 6. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 7. Il Dirigente ha altresi' il diritto di assentarsi, con diritto alla retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o di attuazione regolamentare relativa.