Art. 17
                         Assenze retribuite
    1. Il Dirigente puo' assentarsi dal servizio nei seguenti casi:
    - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni  di
svolgimento   delle   prove,   ovvero   a   corsi   di  aggiornamento
professionale facoltativi, entro il limite complessivo  di  8  giorni
per ciascun anno;
    - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2 grado o di
affini  di  1 grado, in ragione di giorni 3 consecutivi di calendario
per evento;
    - particolari motivi  personali  o  familiari,  entro  il  limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno solare.
    2.  Il  Dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi di calendario in occasione del matrimonio.
    3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono  cumularsi  nell'anno
solare,   non   riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.
    4. Durante i predetti periodi  di  assenza  al  Dirigente  spetta
l'intera  retribuzione,  compresa la retribuzione di posizione di cui
ai successivi articoli.
    5. Nell'ambito delle disposizioni contenute nella legge 11 agosto
1991, n. 266 e nel Regolamento approvato con DPR 21  settembre  1994,
n.  613  per  le  attivita'  di protezione civile l'Ente favorisce la
partecipazione  dei   dirigenti   alle   attivita'   promosse   dalle
associazioni di volontariato.
    6.  Le  assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 non sono computate ai fini  del  raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
    7. Il Dirigente ha altresi' il diritto di assentarsi, con diritto
alla   retribuzione,   negli   altri   casi  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge o di attuazione regolamentare relativa.