Art. 18
                Trattamento di missione e di viaggio
    1.  Oltre  al  rimborso  delle  spese  documentate   di   viaggio
corrispondenti  ai  normali  mezzi  di  trasporto  aereo,  marittimo,
ferroviario e su strada  nonche'  di  vitto  e  alloggio,  secondo  i
criteri  stabiliti dall'Amministrazione, al Dirigente in trasferta e'
dovuto un  importo  aggiuntivo,  per  il  rimborso  delle  spese  non
documentabili, di Lit. 140.000 giornaliere.
    2.  Il suindicato importo di Lit. 140.000 giornaliere compete per
missioni di durata non inferiore alle 8 ore e fino a  24  ore  ed  e'
ridotto  di  un  terzo  qualora  il  Dirigente in trasferta chieda il
rimborso analitico delle spese di alloggio e/o vitto.
    3. In caso di uso del mezzo proprio o di cui il  Dirigente  abbia
la  disponibilita'  e  con  esclusione  dell'auto  di servizio, viene
corrisposto un rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI  riferite
ad  una  percorrenza  media  di  20000 km. annui per un auto di media
cilindrata  nonche'  il  rimborso  della  spesa  sostenuta   per   il
parcheggio  dell'auto  presso  le  aree aereoportuali nell'ipotesi di
missioni che prevedano l'utilizzo del mezzo  aereo.  L'Ente  provvede
alla copertura assicurativa di cui all'art. 6 del DPR 23/8/88, n. 395
e successive modificazioni ed integrazioni
    4.  Al Dirigente e' altresi' consentito l'uso del taxi e di altri
mezzi pubblici nelle  aree  urbane  per  i  trasferimenti  da  e  per
aereoporti,  stazioni  ferroviarie  ecc. e nei casi di svolgimento di
attivita' di rappresentanza.
    5. In caso di missione di lunga durata  (intendendosi  come  tali
quelle  che  superano  i  trenta giorni calendariali) in sostituzione
delle spese di  vitto  e  di  alloggio  potra'  essere  stabilito  un
trattamento  forfettario,  concordato  direttamente  con il Dirigente
interessato, e che comunque non potra' superare le spese  di  cui  al
comma 1.
    6.  Per  le  missioni all'estero sara' corrisposto il trattamento
stabilito per le missioni interne con la maggiorazione  del  50%  per
rimborso spese non documentabili.
    7.  Per  tutto  quanto  non  previsto nel presente articolo si fa
rinvio alle norme  dettate  in  materia  per  il  restante  personale
dell'Ente.