Art. 19 Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'. 1. Si applicano ai dirigenti le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977 n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono. 2. Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice dirigente ha diritto alla conservazione del posto e alla corresponsione dell'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione di cui agli artt. 38 e seguenti. 3. Per i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, spetta il trattamento economico di cui al comma 2 nella misura intera e per la parte restante il 30% dello stesso trattamento. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi contemplati dal predetto art. 7, al comma 2, spettano alla madre - ovvero al padre che si avvalga della facolta' prevista di fruirne in alternativa - trenta giorni di assenza retribuita ai sensi del comma 2 per ciascun anno. 4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite, nell'anno solare, cumulativamente con quelle previste dall'art. 17, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio.