Art. 19
        Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'.
    1. Si applicano ai  dirigenti  le  disposizioni  della  legge  30
dicembre  1971,  n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9
dicembre 1977 n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi  che
seguono.
    2.  Per  il  periodo  di  astensione  obbligatoria dal lavoro, la
lavoratrice dirigente ha diritto alla conservazione del posto e  alla
corresponsione  dell'intera retribuzione, compresa la retribuzione di
posizione di cui agli artt. 38 e seguenti.
    3. Per i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, del
periodo di astensione facoltativa dal lavoro  previsto  dall'art.  7,
comma  1,  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204 con le integrazioni
apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n.  903, spetta il trattamento
economico di cui al comma 2  nella  misura  intera  e  per  la  parte
restante  il  30%  dello  stesso  trattamento. Dopo il compimento del
primo anno di vita del  bambino  e  fino  al  terzo  anno,  nei  casi
contemplati  dal  predetto  art. 7, al comma 2, spettano alla madre -
ovvero al padre che si avvalga della facolta' prevista di fruirne  in
alternativa  - trenta giorni di assenza retribuita ai sensi del comma
2 per ciascun anno.
    4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite,  nell'anno
solare,  cumulativamente  con  quelle  previste  dall'art.    17, non
riducono le ferie e sono valutate  agli  effetti  dell'anzianita'  di
servizio.