Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione salvo diversa previsione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto n. 29 richiamato dal citato articolo 73 dello stesso decreto legislativo. 3. L'Ente dara' attuazione agli istituti contrattuali a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro trenta giorni dalla data di stipulazione ai sensi del precedente comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sara' stipulato il nuovo contratto. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentante con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto al personale destinatario del contratto stesso sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23/7/1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2 del decreto n. 29. 7. In sede di rinnovo biennale della parte economica del contratto le parti assumeranno come punto di riferimento del negoziato anche lo scostamento tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 6.