Art. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 -  31
dicembre  1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994
al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
    2. Gli effetti giuridici decorrono  dalla  data  di  stipulazione
salvo  diversa  previsione del presente contratto. La stipulazione si
intende avvenuta al momento della  sottoscrizione  del  contratto  da
parte  dei  soggetti  negoziali  a  seguito del perfezionamento delle
procedure di cui all'articolo 51, commi 1 e  2,  del  decreto  n.  29
richiamato dal citato articolo 73 dello stesso decreto legislativo.
    3. L'Ente dara' attuazione agli istituti contrattuali a contenuto
economico  e  normativo  con  carattere vincolato ed automatico entro
trenta giorni dalla data di  stipulazione  ai  sensi  del  precedente
comma 2.
    4.  Il  presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
con  lettera  raccomandata,  almeno  tre  mesi  prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
in vigore fino a quando non sara' stipulato il nuovo contratto.
    5. Per evitare periodi di vacanza  contrattuale,  le  piattaforme
sono  presentante  con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data
di scadenza del contratto.
    Durante tale periodo e per il mese successivo alla  scadenza  del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne'
danno luogo ad azioni conflittuali.
    6.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica  del  contratto  al  personale
destinatario  del  contratto  stesso  sara'  corrisposta  la relativa
indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul  costo  del
lavoro del 23/7/1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica
la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2 del decreto n. 29.
    7.  In  sede  di  rinnovo  biennale  della  parte  economica  del
contratto  le  parti  assumeranno  come  punto  di  riferimento   del
negoziato  anche lo scostamento tra l'inflazione programmata e quella
effettivamente intervenuta nel  precedente  biennio,  secondo  quanto
previsto dall'accordo di cui al comma 6.