Art. 20
                        Assenze per malattia
    1.  In  caso  di  assenza  per  malattia  o  per  infortunio  non
dipendente  da  causa di servizio, il dirigente che abbia superato il
periodo di prova ha diritto  alla  conservazione  del  posto  per  un
periodo  di diciotto mesi, durante il quale gli verra' corrisposta la
retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del  computo  del  predetto
periodo  di  diciotto  mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo
verificatesi negli ultimi tre anni.
    2. Superato il periodo di  diciotto  mesi  cui  al  comma  1,  al
dirigente  che  ne  abbia  fatto  richiesta  prima  dello scadere del
periodo stesso puo' essere concesso, in casi  particolarmente  gravi,
di  assentarsi  per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale
non sara' dovuta retribuzione ma decorrera' l'anzianita' agli effetti
del preavviso.  In  tale  ipotesi,  qualora  il  dirigente  lo  abbia
richiesto,   l'Amministrazione  ha  facolta'  di  procedere,  con  le
modalita' previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle
sue condizioni di salute al  fine  di  stabilire  la  sussistenza  di
eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente  inidoneita'  fisica  a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
    3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai
commi  1  e  2  e  nel  caso  in  cui   il   dirigente,   a   seguito
dell'accertamento  di  cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione puo'
procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo  al  dirigente
stesso l'indennita' sostitutiva del preavviso.
    4.  I  periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
    5.  Restano  ferme  le  vigenti norme di legge poste a tutela dei
malati di TBC.
    6. Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di
conservazione del posto di cui al comma 1 e' il seguente:
    a) retribuzione intera, compresa la retribuzione di posizione  di
cui agli artt. 37 e seguenti, per i primi 9 mesi di assenza;
    b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
tre mesi di assenza;
    c)  50%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a)  per gli
ulteriori 6 mesi.
    7. Il dirigente si attiene scrupolosamente,  in  occasione  delle
proprie  assenze  per  malattia,  alle  norme  di  comportamento  che
regolano  la  materia,  in  particolare  per  quanto   attiene   alla
tempestiva  comunicazione  dello  stato  di infermita' e del luogo di
dimora  e  alla   produzione   della   certificazione   eventualmente
necessaria.
    8.  Nel  caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi,  il  dirigente  e'
tenuto  a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione,
ai fini della  rivalsa  da  parte  di  quest'ultima  verso  il  terzo
responsabile  per  la  parte corrispondente alle retribuzioni erogate
durante il periodo di assenza ai sensi  del  comma  6  e  agli  oneri
riflessi relativi.
    9.  Le  disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle assenze per  malattia  iniziate  successivamente  alla  data  di
entrata  in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si
computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui  al  comma  1.
Per  le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa
vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto  attiene
alle   modalita'   di  retribuzione,  fatto  salvo  il  diritto  alla
conservazione del posto ove piu' favorevole e il computo del triennio
di cui al comma 1, in sede di  prima  applicazione  con  il  criterio
predetto.