Art. 21
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
    1. In caso di  assenza  per  invalidita'  temporanea  causata  da
infortunio  avvenuto  in  occasione  di  lavoro  ovvero  da  malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto
alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e  comunque
non  oltre  il  periodo  previsto  dall'art. 20, commi 1 e 2. In tale
periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 20,
comma 6, lettera a).
    2. Decorso il periodo massimo di conservazione del  posto,  trova
applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20.
    Nel  caso  in  cui l'Amministrazione decida di non procedere alla
risoluzione del  rapporto  di  lavoro,  per  l'ulteriore  periodo  di
assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.