Art. 22
         Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali -
                      Trasferimenti - Mobilita'
    1. L'Amministrazione attribuisce ad ogni Dirigente, in  relazione
alle   posizioni  organizzative  dell'Ente,  l'incarico  di  funzione
dirigenziale connessa al coordinamento generale o alla  direzione  di
una delle strutture previste nel disegno organizzativo. L'incarico ha
durata    triennale    e    puo'   essere   revocato   o   prorogato.
Nell'affidamento,  revoca  e  proroga  degli  incarichi  dirigenziali
saranno   osservati,   in   quanto   compatibili   con  la  natura  e
organizzazione dell'Ente,  i  principi  stabiliti  dall'art.  19  del
D.Lgs.    n.    29/93.    Dei    criteri    stabiliti    in   materia
dall'Amministrazione  sara'  data  informazione  alle  rappresentanze
sindacali ai sensi del precedente art. 4.
    2. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico puo'
avvenire   comunque   solo   per  motivate  ragioni  organizzative  e
produttive  valutate   dal   Segretario   Generale   o   in   seguito
all'accertamento  negativo  dei  risultati dell'attivita' di gestione
affidata al Dirigente o per l'inosservanza delle direttive  impartite
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/93.  Prima dell'emanazione del
provvedimento  di  revoca, non conseguente a valutazione negativa, il
Segretario Generale acquisisce in contradditorio  le  osservazioni  e
valutazioni del Dirigente interessato.
    3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi dirigenziali,
l'Amministrazione   terra'   conto  della  professionalita'  e  della
esperienza gia' acquisita rispetto agli incarichi da  conferire,  dai
dirigenti  in  servizio  o  in relazione alle posizioni organizzative
precedentemente ricoperte dagli stessi. In ogni caso,  in  tale  fase
l'Amministrazione   potra'   assegnare   gli  incarichi  nelle  varie
strutture, prescindendo dalla direzione e dalla  specifica  struttura
gia' condotta dal singolo Dirigente.
    4.  L'Amministrazione,  nel  rispetto  delle professionalita' dei
dirigenti,  potra'  per  particolari  esigenze  organizzative  e   di
servizio,  trasferire  anche  nell'arco  di  durata dell'incarico, il
Dirigente da una posizione di struttura ad altra.
    5. Il trasferimento e' comunicato  per  iscritto  all'interessato
con un preavviso di 15 giorni.
    6.   Il   Dirigente   entro  5  giorni  dalla  comunicazione  del
trasferimento ha facolta' di opporsi adducendo obiettive e comprovate
ragioni.  Entro  10  giorni  dal  ricevimento   dell'opposizione   il
Direttore  Generale, valutate in contraddittorio con l'interessato le
motivazioni da lui addotte, decide con provvedimento motivato in  via
definitiva.
    7. L'attivita' del Dirigente, al termine di durata dell'incarico,
e' soggetta a valutazione ai sensi del successivo art. 23.
    8.  I  processi  di  mobilita'  dei dirigenti sono regolati dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 29/93 e nel Regolamento  di  cui
al  D.P.C.M.  16/9/1994  n.  716 e da tutte le altre norme in materia
stabilite per i dipendenti pubblici.