Art. 22 Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Trasferimenti - Mobilita' 1. L'Amministrazione attribuisce ad ogni Dirigente, in relazione alle posizioni organizzative dell'Ente, l'incarico di funzione dirigenziale connessa al coordinamento generale o alla direzione di una delle strutture previste nel disegno organizzativo. L'incarico ha durata triennale e puo' essere revocato o prorogato. Nell'affidamento, revoca e proroga degli incarichi dirigenziali saranno osservati, in quanto compatibili con la natura e organizzazione dell'Ente, i principi stabiliti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 29/93. Dei criteri stabiliti in materia dall'Amministrazione sara' data informazione alle rappresentanze sindacali ai sensi del precedente art. 4. 2. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico puo' avvenire comunque solo per motivate ragioni organizzative e produttive valutate dal Segretario Generale o in seguito all'accertamento negativo dei risultati dell'attivita' di gestione affidata al Dirigente o per l'inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/93. Prima dell'emanazione del provvedimento di revoca, non conseguente a valutazione negativa, il Segretario Generale acquisisce in contradditorio le osservazioni e valutazioni del Dirigente interessato. 3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi dirigenziali, l'Amministrazione terra' conto della professionalita' e della esperienza gia' acquisita rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio o in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi. In ogni caso, in tale fase l'Amministrazione potra' assegnare gli incarichi nelle varie strutture, prescindendo dalla direzione e dalla specifica struttura gia' condotta dal singolo Dirigente. 4. L'Amministrazione, nel rispetto delle professionalita' dei dirigenti, potra' per particolari esigenze organizzative e di servizio, trasferire anche nell'arco di durata dell'incarico, il Dirigente da una posizione di struttura ad altra. 5. Il trasferimento e' comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di 15 giorni. 6. Il Dirigente entro 5 giorni dalla comunicazione del trasferimento ha facolta' di opporsi adducendo obiettive e comprovate ragioni. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'opposizione il Direttore Generale, valutate in contraddittorio con l'interessato le motivazioni da lui addotte, decide con provvedimento motivato in via definitiva. 7. L'attivita' del Dirigente, al termine di durata dell'incarico, e' soggetta a valutazione ai sensi del successivo art. 23. 8. I processi di mobilita' dei dirigenti sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 29/93 e nel Regolamento di cui al D.P.C.M. 16/9/1994 n. 716 e da tutte le altre norme in materia stabilite per i dipendenti pubblici.