Art. 23 Valutazione dei dirigenti 1. L'Amministrazione definisce sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati delle attivita' gestite attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 29/93. 2. L'Amministrazione determina in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 4, seguita, su richiesta, da un incontro. 3. Nella valutazione l'Amministrazione dovra' comunque considerare, in relazione all'operato dei dirigenti, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili anche in confronto ai risultati precedentemente ottenuti in simili condizioni dallo stesso o da altri Dirigenti. 4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione l'amministrazione acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato, il quale puo' essere all'uopo assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato ovvero da persona di sua fiducia. 5. L'esito della valutazione periodica e' riportata nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi. 6. L'accertamento dell'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 29/93, in ragione della gravita' dello squilibrio, possono determinare: a) l'affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore; b) la perdita della retribuzione di posizione e di risultato nonche' il collocamento in disponibilita' per la durata massima di un anno. 7. In caso di accertamento di responsabilita' particolarmente grave e reiterata si applica il successivo art. 25. 8. Per effetto del collocamento in disponibilita' di cui al comma 6 lettera b), non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali per posti corrispondenti a quelli oggetto del provvedimento di collocamento in disponibilita', ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993.