Art. 23
                      Valutazione dei dirigenti
    1.  L'Amministrazione   definisce   sistemi   e   meccanismi   di
valutazione dei risultati delle attivita' gestite attraverso i nuclei
di  valutazione  o  organi di controllo interno da istituire ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs. n. 29/93.
    2. L'Amministrazione determina in via preventiva  i  criteri  che
informano  i  sistemi  di  valutazione.  Tali  criteri,  prima  della
definitiva  determinazione,  sono  oggetto   di   informazione   alle
rappresentanze sindacali di cui all'art. 4, seguita, su richiesta, da
un incontro.
    3.    Nella   valutazione   l'Amministrazione   dovra'   comunque
considerare, in relazione all'operato dei dirigenti, la  correlazione
tra  gli  obiettivi  da  perseguire e le risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente rese disponibili  anche  in  confronto  ai
risultati  precedentemente ottenuti in simili condizioni dallo stesso
o da altri Dirigenti.
    4. Prima di procedere  alla  definitiva  formalizzazione  di  una
valutazione   l'amministrazione   acquisisce  in  contraddittorio  le
valutazioni del dirigente interessato, il quale puo' essere  all'uopo
assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli
aderisce  o  comunque  conferisce  mandato  ovvero  da persona di sua
fiducia.
    5. L'esito della valutazione periodica e' riportata nel fascicolo
personale dei dirigenti interessati.  Dello  stesso  si  tiene  conto
nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
    6. L'accertamento dell'inosservanza delle direttive e i risultati
negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le
procedure  di  cui all'art. 17 del D.Lgs. n.  29/93, in ragione della
gravita' dello squilibrio, possono determinare:
    a) l'affidamento di un incarico dirigenziale di valore  economico
inferiore;
    b)  la  perdita  della  retribuzione  di posizione e di risultato
nonche' il collocamento in disponibilita' per la durata massima di un
anno.
    7. In caso di  accertamento  di  responsabilita'  particolarmente
grave e reiterata si applica il successivo art. 25.
    8. Per effetto del collocamento in disponibilita' di cui al comma
6  lettera  b),  non  si  puo'  procedere a nuove nomine a qualifiche
dirigenziali  per  posti  corrispondenti   a   quelli   oggetto   del
provvedimento di collocamento in disponibilita', ai sensi del comma 9
dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993.