Art. 24
                     Aggiornamento professionale
     1. In considerazione delle peculiari ed eterogenee attivita'  di
gestione  dell'Ente  e  del loro particolare riflesso sulle posizioni
dirigenziali, viene chiarito che l'organizzazione delle  strutture  e
attivita'  dell'Ente  presuppone  il  ricorso alla intercambiabilita'
delle  mansioni  e  funzioni   nell'ambito   dello   stesso   livello
dirigenziale.
    2.  La  formazione  e l'aggiornamento professionale del Dirigente
sono pertanto assunti dall'Amministrazione come metodo permanente per
la valorizzazione delle capacita' e delle attitudini dei dirigenti  e
quale   supporto  per  l'assunzione  delle  responsabilita'  ad  essi
affidate.
    3. L'Amministrazione definisce annualmente la quota delle risorse
da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti ai  sensi,  ma
compatibilmente  con la natura delle proprie attivita' istituzionali,
della circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 aprile 1995,
n. 14.
    4.  L'Amministrazione,  nell'ambito  dei  propri   obiettivi   di
sviluppo,  realizza  iniziative  formative  anche  avvalendosi  della
collaborazione di soggetti  pubblici  o  societa'  specializzate  nel
settore.  Le  attivita'  formative  devono tendere, in particolare, a
rafforzare la sensibilita' dei  dirigenti  a  gestire  iniziative  di
miglioramento   e   di  innovazione  destinate  a  caratterizzare  le
strutture dell'Ente in termini di dinamismo e competitivita'.
    5. La partecipazione alle iniziative di formazione,  inserite  in
appositi  percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene concordata
dall'Amministrazione con i dirigenti interessati  ed  e'  considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
    6.    Il    Dirigente   puo'   partecipare,   senza   oneri   per
l'Amministrazione,   a   corsi   di   formazione   ed   aggiornamento
professionale  che siano in linea con le finalita' indicate nei commi
2 e 4. Al Dirigente  puo'  inoltre  essere  concesso  un  periodo  di
aspettativa  non retribuita per motivi di studio della durata massima
di tre mesi.
    7. Qualora l'Amministrazione  riconosca  l'effettiva  connessione
delle  iniziative  di formazione e aggiornamento svolte dal Dirigente
ai sensi del  comma  6  con  l'attivita'  di  servizio  e  l'incarico
affidatogli,  puo'  concedere  un  contributo sulla spesa sostenuta e
debitamente documentata.