Art. 24 Aggiornamento professionale 1. In considerazione delle peculiari ed eterogenee attivita' di gestione dell'Ente e del loro particolare riflesso sulle posizioni dirigenziali, viene chiarito che l'organizzazione delle strutture e attivita' dell'Ente presuppone il ricorso alla intercambiabilita' delle mansioni e funzioni nell'ambito dello stesso livello dirigenziale. 2. La formazione e l'aggiornamento professionale del Dirigente sono pertanto assunti dall'Amministrazione come metodo permanente per la valorizzazione delle capacita' e delle attitudini dei dirigenti e quale supporto per l'assunzione delle responsabilita' ad essi affidate. 3. L'Amministrazione definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti ai sensi, ma compatibilmente con la natura delle proprie attivita' istituzionali, della circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 aprile 1995, n. 14. 4. L'Amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo, realizza iniziative formative anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici o societa' specializzate nel settore. Le attivita' formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilita' dei dirigenti a gestire iniziative di miglioramento e di innovazione destinate a caratterizzare le strutture dell'Ente in termini di dinamismo e competitivita'. 5. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'Amministrazione con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. 6. Il Dirigente puo' partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalita' indicate nei commi 2 e 4. Al Dirigente puo' inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi. 7. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal Dirigente ai sensi del comma 6 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, puo' concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente documentata.