Art. 25 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione previsti dagli artt. 20 e 21, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di eta' o al raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione; b) per recesso del Dirigente; c) per recesso dell'amministrazione. 2. Nel primo caso di cui alla lettera a) del comma 1, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) del comma 1 l'amministrazione puo' risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianita' massima da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista. 3. Nel caso di recesso del Dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso. 4. Resta salva la facolta' prevista dalle vigenti norme in materia di esercitare il diritto alla prosecuzione del servizio oltre il limite di eta' di cui al comma 2 e nei limiti nelle norme stesse fissati. 5. Il Dirigente che, a seguito di mutamento della propria attivita', avente riflessi significativi sulla posizione ricoperta, risolve per tale motivo e non oltre 60 giorni dal mutamento il rapporto di lavoro avra' diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennita' sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. 6. Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del successivo comma 7, i termini di preavviso. 7. In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravita' tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. 8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 l'amministrazione, prima di adottare l'atto di recesso, contesta per iscritto l'addebito all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il Dirigente puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Se l'amministrazione lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, puo' disporre la sospensione dal lavoro del Dirigente per un periodo non superiore a 30 giorni, con corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e conservazione dell'anzianita' di servizio. 9. Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, puo' ricorrere al collegio di conciliazione di cui al successivo art. 26. 10. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'amministrazione. 11. La responsabilita' particolarmente grave e reiterata accertata secondo le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs 29/93 costituisce giusta causa di recesso. In tale caso non si applicano i precedenti commi 8, 9 e 10. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilita' del Dirigente disciplinata dall'art. 20 del D.Lgs n. 29 del 1993. 12. Il Dirigente non e' soggetto alle sanzioni disciplinari conservative previste dall art. 7, commi 3, 4 e 5 della Legge n. 300/1970. 13. Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare: a) se e' dovuta a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua; b) se e' intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 20, comma 3 e 21, comma 2. 14. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera al comma 13, si applica l'art. 18 della Legge n. 300 del 1970.