Art. 25
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
    1. La cessazione del rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato
superato  il  periodo  di  prova,  oltre  che nei casi di risoluzione
previsti dagli artt. 20 e 21, ha luogo:
    a) al compimento del limite massimo di eta' o  al  raggiungimento
dell'anzianita'  massima  di servizio previsti dalle norme di legge o
di regolamento applicabili nell'amministrazione;
    b) per recesso del Dirigente;
    c) per recesso dell'amministrazione.
    2. Nel primo caso  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,  la
risoluzione   del  rapporto  di  lavoro  avviene  automaticamente  al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo  giorno  del
mese   successivo   a   quello   di  compimento  dell'eta'  prevista.
L'amministrazione  comunica  comunque  per   iscritto   l'intervenuta
risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) del
comma 1 l'amministrazione puo' risolvere il rapporto senza preavviso,
salvo  domanda  dell'interessato  per la permanenza in servizio oltre
l'anzianita'  massima  da  presentarsi  almeno  un  mese  prima   del
verificarsi della condizione prevista.
    3.   Nel  caso  di  recesso  del  Dirigente,  questi  deve  darne
comunicazione scritta all'amministrazione rispettando  i  termini  di
preavviso.
    4.  Resta  salva  la  facolta'  prevista  dalle  vigenti norme in
materia di esercitare il diritto alla prosecuzione del servizio oltre
il limite di eta' di cui al comma 2 e nei limiti nelle  norme  stesse
fissati.
    5.  Il  Dirigente  che,  a  seguito  di  mutamento  della propria
attivita', avente riflessi significativi sulla  posizione  ricoperta,
risolve  per  tale  motivo  e  non  oltre  60 giorni dal mutamento il
rapporto di lavoro  avra'  diritto,  oltre  al  trattamento  di  fine
rapporto,  ad  un  trattamento  pari  all'indennita'  sostitutiva del
preavviso spettante in caso di licenziamento.
    6. Nel caso di recesso  dell'amministrazione,  quest'ultima  deve
comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente
i  motivi e rispettando, salvo che nel caso del successivo comma 7, i
termini di preavviso.
    7. In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del
codice civile. La giusta causa consiste  in  fatti  e  comportamenti,
anche  estranei  alla  prestazione  lavorativa,  di  gravita' tale da
essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto
di lavoro.
    8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 l'amministrazione, prima  di
adottare   l'atto   di  recesso,  contesta  per  iscritto  l'addebito
all'interessato convocandolo, non prima che  siano  trascorsi  cinque
giorni  dal  ricevimento  della  contestazione,  per  sentirlo  a sua
difesa.  Il  Dirigente  puo'  farsi  assistere  da  un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
legale di sua fiducia. Se l'amministrazione lo ritenga necessario, in
concomitanza con la contestazione, puo' disporre la  sospensione  dal
lavoro  del  Dirigente  per un periodo non superiore a 30 giorni, con
corresponsione del trattamento economico complessivo in  godimento  e
conservazione dell'anzianita' di servizio.
    9.  Il  Dirigente,  ove  non  ritenga giustificata la motivazione
fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale  motivazione  non
sia  stata  indicata  contestualmente alla comunicazione del recesso,
puo' ricorrere al collegio di conciliazione di cui al successivo art.
26.
    10. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, che costituisce  prova  del  rispetto  dei
termini,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della comunicazione
scritta di licenziamento. Il  ricorso  al  collegio  non  ha  effetto
sospensivo del recesso dell'amministrazione.
    11.   La   responsabilita'   particolarmente  grave  e  reiterata
accertata secondo le procedure di cui all'art.  20  del  D.Lgs  29/93
costituisce  giusta causa di recesso. In tale caso non si applicano i
precedenti commi 8, 9 e 10.  Costituisce  condizione  risolutiva  del
recesso   l'annullamento   della   procedura  di  accertamento  della
responsabilita' del Dirigente disciplinata dall'art. 20 del D.Lgs  n.
29 del 1993.
    12.  Il  Dirigente  non  e'  soggetto  alle sanzioni disciplinari
conservative previste dall art. 7, commi 3, 4  e  5  della  Legge  n.
300/1970.
    13. Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui lo prevedano
il  codice  civile e le leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di
impresa, e in particolare:
    a) se e' dovuta a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero
riguardanti la diversita' di sesso, di razza o di lingua;
    b) se e' intimato, senza  giusta  causa,  durante  i  periodi  di
sospensione  previsti  dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto
previsto dagli artt. 20, comma 3 e 21, comma 2.
    14. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto  alle
ragioni  di  cui alla lettera al comma 13, si applica l'art. 18 della
Legge n. 300 del 1970.