Art. 26
                      Collegio di conciliazione
    1. I ricorsi di cui all'art. 25  comma  9,  sono  demandati  alla
decisione  di un collegio di conciliazione composto di tre membri. Il
Dirigente  ricorrente  e  l'amministrazione  designano   un   arbitro
ciascuno, e i due arbitri cosi' designati nominano di comune accordo,
entro  cinque  giorni  dalla loro designazione, il terzo arbitro, con
funzioni di presidente.
    2.  Il  Dirigente  interessato  provvede  alla  designazione  del
proprio  arbitro nell'atto di ricorso. L'amministrazione comunica per
iscritto al ricorrente la  designazione  del  proprio  arbitro  entro
cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
    3.  In  caso  di  mancato  accordo o comunque di non rispetto dei
termini previsti nei commi 1 e 2 per la designazione  degli  arbitri,
essi  vengono  designati,  su  richiesta  di  una  delle  parti,  dal
Presidente del Tribunale nella  cui  circoscrizione  ha  sede  legale
l'amministrazione.
    4.  Il  Collegio,  presenti  le parti in causa, o, eventualmente,
loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente  un  tentativo  di
conciliazione  per  verificare la sussistenza delle condizioni per la
revoca del recesso.
     5.  Ove  si  pervenga  alla  conciliazione  e   in   tale   sede
l'Amministrazione  si obblighi a riassumere il Dirigente, il rapporto
prosegue senza soluzione di continuita'
    6. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, sentite le
parti in causa, emette il proprio lodo.
    7. La procedura per la conciliazione e per l'emissione  del  lodo
deve  esaurirsi  entro  60  giorni  dalla data della costituzione del
Collegio.
    8. Ove il Collegio, con motivato giudizio,  accolga  il  ricorso,
dispone  a  carico dell'amministrazione una indennita' supplementare,
determinata,  in  relazione  alla  valutazione  dei  fatti  e   delle
circostanze   emerse,  tra  un  minimo,  pari  al  corrispettivo  del
preavviso  maturato,  maggiorato  dell'importo  equivalente   a   due
mensilita', ed un massimo, pari al corrispettivo di 22 mensilita'.
    9.   L'indennita'   supplementare   di   cui   al   comma   8  e'
automaticamente aumentata, ove l'eta' del Dirigente sia compresa  fra
i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
    7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto;
    6 mensilita' in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto;
    5 mensilita' in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto;
    4 mensilita' in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto;
    3 mensilita' in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto;
    2 mensilita' in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto.
    10. Nelle mensilita' di cui ai commi 8 e 9 e' ricompresa anche la
retribuzione di posizione prevista dall'art. 37.
    11.  In  caso  di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non
puo' assumere altro Dirigente nel posto precedentemente  coperto  dal
ricorrente,  per  un  periodo  corrispondente al numero di mensilita'
riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 8 e 9.
    12. Le spese  relative  alla  partecipazione  del  Presidente  al
Collegio sono a carico della parte soccombente.
    13.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente contratto e
comunque non  oltre  il  30.9.1997,  l'amministrazione  e'  tenuta  a
conformarsi al lodo arbitrale reintegrando il Dirigente, al quale non
e'  dovuta la tutela risarcitoria di cui ai commi 8 e 9, nei seguenti
casi:
    a) qualora il Collegio accerti che  il  licenziamento  e'  dovuto
alle cause di nullita' di cui all'art. 25, comma 13, lettera a);
    b)  qualora  il  medesimo  Collegio  accerti  che  il  recesso e'
ingiustificato.
    14.  Il  Dirigente,  il  cui  licenziamento  sia  stato  ritenuto
ingiustificato   da   parte   del  Collegio  di  conciliazione,  puo'
avvalersi,  per  un  periodo  pari  ai  mesi  cui  e'  correlata   la
determinazione  dell'indennita'  supplementare e con decorrenza dalla
pronuncia del Collegio, della facolta' di essere trasferito ad  altra
Amministrazione  che  ne  abbia  fatto  richiesta  senza  obbligo  di
preavviso.  Qualora   si   realizzi   il   trasferimento   ad   altra
Amministrazione,  il  Dirigente ha diritto ad un numero di mensilita'
risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
    15. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella
prevista dall'art. 69 del D.L. n. 29/93 dal momento della devoluzione
al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.