Art. 26 Collegio di conciliazione 1. I ricorsi di cui all'art. 25 comma 9, sono demandati alla decisione di un collegio di conciliazione composto di tre membri. Il Dirigente ricorrente e l'amministrazione designano un arbitro ciascuno, e i due arbitri cosi' designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo arbitro, con funzioni di presidente. 2. Il Dirigente interessato provvede alla designazione del proprio arbitro nell'atto di ricorso. L'amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio arbitro entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso. 3. In caso di mancato accordo o comunque di non rispetto dei termini previsti nei commi 1 e 2 per la designazione degli arbitri, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'amministrazione. 4. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso. 5. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'Amministrazione si obblighi a riassumere il Dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita' 6. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, sentite le parti in causa, emette il proprio lodo. 7. La procedura per la conciliazione e per l'emissione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio. 8. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennita' supplementare, determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo, pari al corrispettivo di 22 mensilita'. 9. L'indennita' supplementare di cui al comma 8 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del Dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure: 7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto; 6 mensilita' in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto; 5 mensilita' in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto; 4 mensilita' in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto; 3 mensilita' in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto; 2 mensilita' in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto. 10. Nelle mensilita' di cui ai commi 8 e 9 e' ricompresa anche la retribuzione di posizione prevista dall'art. 37. 11. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non puo' assumere altro Dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 8 e 9. 12. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente. 13. In fase di prima applicazione del presente contratto e comunque non oltre il 30.9.1997, l'amministrazione e' tenuta a conformarsi al lodo arbitrale reintegrando il Dirigente, al quale non e' dovuta la tutela risarcitoria di cui ai commi 8 e 9, nei seguenti casi: a) qualora il Collegio accerti che il licenziamento e' dovuto alle cause di nullita' di cui all'art. 25, comma 13, lettera a); b) qualora il medesimo Collegio accerti che il recesso e' ingiustificato. 14. Il Dirigente, il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, puo' avvalersi, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, della facolta' di essere trasferito ad altra Amministrazione che ne abbia fatto richiesta senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il Dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato. 15. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella prevista dall'art. 69 del D.L. n. 29/93 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.