Art. 27 Termini di preavviso I In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 2. In caso di dimissioni del Dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto. 3. In caso di decesso del Dirigente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonche' una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 4. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui agli artt. 33 e 37, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive. 5. Qualora il Dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra Amministrazione che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell'Ente e' sostituito dal preavviso di 4 mesi.