Art. 27
                        Termini di preavviso
    I In tutti i  casi  in  cui  il  presente  contratto  prevede  la
risoluzione   del   rapporto   con  preavviso  o  con  corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso,  i  relativi  termini  sono
fissati come segue:
    a) 8 mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
    b)  ulteriori  15  giorni  per ogni successivo anno di anzianita'
fino a un massimo di altri 4 mesi di  preavviso.  A  tal  fine  viene
trascurata  la  frazione  di  anno  inferiore  al  semestre  e  viene
considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore
al semestre.
    2. In caso di dimissioni del Dirigente i termini di cui al  comma
1 sono ridotti ad un quarto.
    3.   In   caso   di   decesso  del  Dirigente,  l'amministrazione
corrisponde  agli  aventi  diritto   l'indennita'   sostitutiva   del
preavviso  secondo  quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.  nonche'
una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
    4.  L'indennita'  sostitutiva  del  preavviso   deve   calcolarsi
computando la retribuzione di cui agli artt. 33 e 37, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive.
    5.  Qualora  il  Dirigente  presenti  domanda di trasferimento ad
altra  Amministrazione  che  vi  abbia  dato  assenso,  il  nullaosta
dell'Ente e' sostituito dal preavviso di 4 mesi.