Art. 28 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. Il Dirigente colpito da misure restrittive della liberta' personale e obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l'amministrazione non intenda procedere ai sensi dell'art. 25. Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.1992 n. 16. 2. Il Dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione dell'art. 25, comma 7, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della liberta' personale o questa abbia cessato i suoi effetti, salva l'applicabilita' dell'art. 25, puo' essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva. 3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il Dirigente e' riammesso in servizio, fatta salva la possibilita' per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all'art. 25. 4. Al Dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo e' corrisposta una indennita' alimentare pari al 50% della retribuzione di cui all'art. 33 e gli assegni per il nucleo familiare. 5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verra' conguagliato con quanto dovuto al Dirigente se fosse rimasto in servizio.