Art. 28
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
    1. Il Dirigente colpito  da  misure  restrittive  della  liberta'
personale   e  obbligatoriamente  sospeso  dal  servizio,  salvo  che
l'amministrazione  non  intenda  procedere  ai  sensi  dell'art.  25.
Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3
e  4  della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1,
della legge 18.1.1992 n. 16.
    2. Il  Dirigente  rinviato  a  giudizio  per  fatti  direttamente
attinenti   al   rapporto  di  lavoro  o  comunque  rientranti  nella
previsione dell'art. 25, comma 7, qualora non sia soggetto  a  misura
restrittiva  della  liberta'  personale o questa abbia cessato i suoi
effetti, salva l'applicabilita' dell'art. 25, puo' essere sospeso dal
servizio  con  privazione  della  retribuzione  fino  alla   sentenza
definitiva.
    3.  La  sospensione  disposta  ai  sensi  del  presente  articolo
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non  superiore  a
cinque anni. Decorso tale ultimo termine il Dirigente e' riammesso in
servizio,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
recedere con le procedure di cui all'art. 25.
    4. Al Dirigente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi  del  presente
articolo  e'  corrisposta una indennita' alimentare pari al 50% della
retribuzione  di  cui  all'art.  33  e  gli  assegni  per  il  nucleo
familiare.
    5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perche' il fatto
non  sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare  a  titolo  di  assegno  alimentare,
verra'  conguagliato  con quanto dovuto al Dirigente se fosse rimasto
in servizio.